Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio per accesso alla funzione (TAR Trentino-Alto Adige n. 130 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego in provincia di Bolzano l’indennità di bilinguismo va determinata in ragione del grado dell’attestato linguistico corrispondente al titolo di studio richiesto, al momento della corresponsione, per l’accesso alla funzione ricoperta. Il principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello di conoscenza delle due lingue, posto dall’art. 4 del d.P.R. n. 752/1976, opera in senso dinamico e non statico: rileva la normativa vigente, non quella esistente al momento dell’assunzione. Ove l’attestato posseduto sia superiore a quello richiesto, l’indennità è commisurata al grado corrispondente al titolo di accesso e non può comunque superarlo. Una lettura ancorata ai soli requisiti vigenti all’epoca dell’assunzione determina una disuguaglianza tra dipendenti che svolgono la medesima funzione con identica competenza linguistica e nega la logica incentivante della disciplina.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato in servizio in provincia di Bolzano, è in possesso del patentino linguistico “A”, corrispondente al livello C1 del QCER. Egli percepiva l’indennità di bilinguismo parametrata al patentino “C” (livello B1), pari a € 151,97 mensili.

Con pec rimasta senza risposta ha chiesto il riconoscimento dell’indennità corrispondente al patentino “B” (livello B2), pari a € 189,94, a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, che ha innalzato il titolo di studio per l’accesso al ruolo di agente. Ha quindi adito il TRGA in giurisdizione esclusiva, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento delle differenze, con accessori. L’Amministrazione ha eccepito la prescrizione e sostenuto la rilevanza dei soli requisiti vigenti al momento dell’assunzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 1 del d.P.R. n. 752/1976, che prescrive la conoscenza delle lingue italiana e tedesca adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, e dall’art. 4, che collega gli attestati ai titoli di studio e ai livelli del QCER. Il comma 6 della stessa disposizione, in tema di passaggio a funzioni superiori, conferma la corrispondenza tra titolo richiesto e livello linguistico.

Quanto al computo dell’indennità, i commi quarto e quinto distinguono due ipotesi. Se l’attestato posseduto è inferiore a quello richiesto, l’indennità segue il grado posseduto. Se è superiore, come nel caso esaminato, l’indennità si calcola con riferimento all’attestato corrispondente al titolo di accesso dall’esterno. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, già espresso nelle sentenze n. 269/2019 e n. 325/2021, entrambe passate in giudicato, e nel precedente specifico di cui alla sentenza n. 56/2024.

La Corte qualifica l’indennità come dotata di natura dinamica: essa varia in ragione della modifica dei requisiti di accesso e dell’acquisizione di attestati di grado maggiore, con l’unico limite di non superare l’importo previsto per il grado corrispondente al titolo richiesto per l’accesso. Il fondamento è nel principio di uguaglianza, che non tollera trattamenti differenziati basati sulla sola circostanza accidentale del momento di assunzione.

La tesi dell’Amministrazione, imperniata su una visione statica del rapporto d’impiego, è quindi disattesa. Poiché il d.lgs. n. 95/2017 ha elevato il titolo di accesso al ruolo di agente, il livello richiesto è divenuto il B2: il ricorrente, che possiede il grado superiore, ha diritto alle differenze rispetto a quanto percepito. La pretesa è però circoscritta al quinquennio antecedente all’intimazione con effetto interruttivo della prescrizione, salva la verifica dell’effettivo svolgimento del servizio in provincia di Bolzano.

Sulle somme liquidate spettano gli accessori secondo l’art. 429 c.p.c. e le modalità dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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