Autorizzazione paesaggistica in sanatoria esclusa per opere che creano volume (TAR Molise n. 135 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, il divieto di incremento dei volumi esistenti a fini di tutela paesaggistica si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, ivi compresi i volumi tecnici o interrati, senza che rilevi il carattere pertinenziale o precario dei manufatti. L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non è pertanto concedibile quando le opere abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. La verifica va condotta in termini unitari, non frazionati, valorizzando l’impatto complessivo delle opere sull’area vincolata. Resta irrilevante, ai fini dell’art. 167, la preesistenza di un titolo edilizio relativo a un manufatto diverso da quello poi abusivamente trasformato. La sopravvenuta assoluzione penale non incide sulla legittimità del diniego, per il principio del tempus regit actum e per l’assenza delle amministrazioni nel processo penale, non constituite parti civili.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fondo confinante con un plesso scolastico comunale, realizzavano sul proprio terreno alcune opere edilizie: una sopraelevazione, il rifacimento di un porticato, tettoie e una scala esterna. A seguito di segnalazioni, il Comune accertava l’esecuzione in assenza di titolo e adottava un’ordinanza di demolizione, poi confermata in primo grado e in appello dal Consiglio di Stato.

I proprietari presentavano istanza di permesso di costruire in sanatoria e di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167, d.lgs. n. 42/2004. La Regione Molise, sulla base del parere negativo della Soprintendenza, rigettava la richiesta. I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; con motivi aggiunti censuravano anche il rifiuto comunale di far astenere il responsabile del servizio, asseritamente in conflitto di interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi e li rigetta. Il diniego regionale poggia su un’autonoma e approfondita istruttoria della Soprintendenza, dalla quale non emerge alcun indice sintomatico del dedotto eccesso di potere.

Quanto alla lettera a) dell’art. 167, comma 4, il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata: il divieto di incremento dei volumi si riferisce a qualsiasi nuova edificazione, senza distinzione tra volume tecnico e altro volume, e il carattere pertinenziale dei manufatti non consente di ampliare l’eccezione. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. -OMISSIS-2022 resa sul precedente giudizio, ha già rimarcato l’impatto paesaggistico delle opere e la correttezza della valutazione unitaria.

Le opere non rientrano nemmeno nella lettera c): nel deposito trasformato in porticato non è ravvisabile alcuna forma di manutenzione, e le tettoie e la scala esterna costituiscono nuova costruzione ex art. 3, d.P.R. n. 380/2001. Quanto alla lettera b), la fattispecie non attiene ai materiali.

Il Tribunale esclude poi la rilevanza della sopravvenuta assoluzione penale: opera il principio del tempus regit actum, giacché la legittimità si valuta allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione, e le amministrazioni resistenti, non costituite parti civili, non subiscono l’efficacia del giudicato penale ex art. 654 cod. proc. pen.

Infine, il conflitto di interessi dedotto è insussistente: la presunta inimicizia riguarda un soggetto diverso dai destinatari dell’azione amministrativa. La nota comunale di reiezione dell’astensione è quindi legittima; la questione è comunque superata dalla sopravvenuta carenza di interesse, essendo il funzionario trasferito ad altra amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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