Il giudicato sulla qualificazione contrattuale della pretesa preclude la riassunzione (Cons. Stato n. 1417 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione della domanda risarcitoria come di responsabilità contrattuale, operata dal giudice ordinario ai fini della declaratoria di difetto di giurisdizione, integra un accertamento coperto da giudicato interno nel giudizio riassunto davanti al giudice amministrativo. La parte non può rimettere in discussione tale qualificazione né prospettare ex post un diverso titolo di responsabilità, che avrebbe dovuto dedurre impugnando la sentenza declinatoria. Il ne bis in idem è violato quando la domanda, come pervenuta al giudice amministrativo all’esito della riassunzione, coincide nei suoi elementi costitutivi con quella già scrutinata e respinta nel merito. La prescrizione quinquennale può essere accertata in via autonoma, anche ove si ammetta la riconducibilità della pretesa all’art. 2043 c.c., in presenza di un intervallo privo di atti interruttivi.

Il Fatto

Il ricorrente, militare di leva, nel luglio 1999 riportava un infortunio durante servizio di corvée presso la caserma, con lesione del legamento crociato e del menisco. L’infortunio era riconosciuto dipendente da causa di servizio, con erogazione di equo indennizzo. Nel 2001 l’interessato adiva il giudice del lavoro chiedendo il risarcimento per violazione degli obblighi di sicurezza, ex art. 2087 c.c. e d.P.R. n. 547 del 1955; la domanda era respinta nel merito.

Nel 2012 proponeva nuova azione davanti al Tribunale ordinario, che con sentenza n. 278 del 2013 qualificava la pretesa come contrattuale e dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio davanti al TAR Lazio, questo dichiarava il ricorso inammissibile per violazione del ne bis in idem e, in via concorrente, per intervenuta prescrizione. Il ricorrente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce le vicende processuali e ritiene infondato l’unico motivo. La sentenza del giudice del lavoro aveva respinto nel merito la domanda, escludendo l’applicabilità delle norme di protezione al rapporto di servizio del militare di leva e negando che la pretesa potesse ricondursi all’azione ex art. 2043 c.c., «in quanto non allegata».

La successiva sentenza n. 278 del 2013 ha qualificato la domanda come di responsabilità contrattuale dell’amministrazione, richiamando il rapporto di servizio, e su tale qualificazione, accertata ai fini della giurisdizione, si è formato il giudicato interno. Non vi è contrasto con la precedente decisione, che aveva definito il merito, mentre la nuova ha qualificato la pretesa in base ai fatti costitutivi.

Riassunto il giudizio davanti al TAR, l’appellante non può rimettere in discussione tale qualificazione né dedurre ex post un diverso titolo di responsabilità, che avrebbe dovuto far valere con l’impugnazione della sentenza declinatoria. Il TAR ha quindi correttamente ravvisato la violazione del ne bis in idem, coincidendo la domanda nei suoi elementi costitutivi con quella già respinta.

Quanto alla prescrizione, la censura è comunque infondata, non decisiva ma autonoma rispetto alla ratio del rigetto. L’appellante invoca plurimi atti interruttivi, ma la stessa ricostruzione offerta evidenzia un intervallo significativo privo di tali atti tra il maggio 2002 e il giugno 2011. Il termine quinquennale ex art. 2947 c.c. risulta maturato, anche a voler ritenere operante la pretesa extracontrattuale. Restano assorbite le doglianze sulla mancata ammissione della CTU medico-legale. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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