Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio per l’accesso alla funzione (TAR Trentino-Alto Adige n. 154 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego in provincia di Bolzano l’indennità di bilinguismo va determinata in ragione del grado dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione secondo la normativa vigente al momento della corresponsione. Il principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello linguistico, desumibile dagli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 752/1976, opera in modo dinamico: l’indennità segue le modifiche dei requisiti di accesso e non resta cristallizzata alla situazione esistente all’atto dell’assunzione. Ove l’attestato posseduto sia di grado superiore a quello richiesto per l’accesso, l’indennità è comunque commisurata al grado corrispondente al titolo di studio di accesso. Una diversa soluzione contrasterebbe con il principio di uguaglianza, remunerando in modo diverso impiegati che svolgono la stessa funzione con identica conoscenza linguistica.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato in servizio in provincia di Bolzano, è in possesso del cd. patentino di bilinguità “B”, corrispondente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Percepisce l’indennità di bilinguismo parametrata al patentino “C” (livello B1), pari a € 151,97 mensili.

Con istanza inviata via PEC all’Amministrazione ha chiesto il riconoscimento dell’indennità corrispondente al patentino “B”, pari a € 189,94, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017. Non avendo ricevuto risposta, ha adito il T.R.G.A. per l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento delle differenze. L’Amministrazione si è costituita eccependo la prescrizione quinquennale, in subordine decennale, e chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento del T.R.G.A. di Bolzano, espresso nelle sentenze n. 269/2019, n. 325/2021 e n. 56/2024, tutte passate in giudicato. Il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 752/1976, che subordinano l’assunzione negli impieghi pubblici in provincia di Bolzano alla conoscenza di entrambe le lingue, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, e collegano gli attestati ai titoli di studio prescritti per l’accesso alle varie qualifiche.

Il principio di corrispondenza tra livello linguistico e titolo di studio si ricava altresì dall’art. 4, comma 6, del d.p.R. n. 752/1976, in tema di passaggio a funzioni superiori. I commi quarto e quinto della medesima disposizione disciplinano i casi di discrasia: se l’attestato posseduto è inferiore a quello richiesto, l’indennità si commisura al grado posseduto; se è superiore, come nella specie, si calcola con riferimento all’attestato richiesto per l’accesso dall’esterno alla funzione.

La Corte sottolinea la natura dinamica dell’indennità, svincolata dai requisiti esistenti al momento dell’accesso e modulata in ragione delle modifiche normative e dell’eventuale acquisizione di attestati di grado superiore. Tale lettura trova fondamento nel principio costituzionale di uguaglianza: non è tollerabile che due dipendenti con identica conoscenza linguistica, addetti alla stessa funzione, siano remunerati diversamente per la sola circostanza accidentale del momento di accesso alla carriera.

Poiché l’art. 6, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 335/1982, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 95/2017, ha elevato al diploma di istruzione secondaria di secondo grado il titolo richiesto per la nomina ad agente di Polizia di Stato, il livello linguistico corrispondente è il B2. Il ricorrente, che ne è pacificamente in possesso, ha diritto alle differenze retributive.

L’eccezione di prescrizione è respinta: la comunicazione PEC inviata all’Amministrazione ha efficacia interruttiva ed è stata inoltrata prima della maturazione della causa di estinzione del diritto. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto all’indennità parametrata al B2 e condanna al pagamento delle differenze, oltre agli accessori secondo l’art. 429 cod. proc. civ. e la legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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