Impugnazione atti presupposti e decadenza da sede farmaceutica (TAR Abruzzo n. 186 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento del provvedimento regionale che riconosce il trasferimento di titolarità di una sede farmaceutica e dichiara la decadenza del precedente titolare, non sono scrutinabili le censure volte a dimostrare l’illegittimità degli atti presupposti e antecedenti rimasti non impugnati nelle sedi di competenza. Il vizio del decreto con cui il tribunale fallimentare attribuisce al commissario giudiziale i poteri di sottoscrizione del rogito di trasferimento d’azienda, ex art. 185, comma 4, L. Fall., e la pretesa nullità del rogito stesso non possono essere fatti valere in via derivata contro il provvedimento amministrativo successivo. L’assenza di tempestiva impugnazione degli atti presupposti preclude al giudice amministrativo ogni valutazione sulla loro validità e sulla relativa incidenza sull’atto applicativo.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di una sede farmaceutica riconosciutagli con deliberazione di Giunta regionale, presentava domanda di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L. Fall. Il tribunale omologava il concordato, qualificandolo in continuità indiretta, con assuntore impegnato ad acquisire il compendio aziendale e a proseguire l’attività.

Il debitore non si presentava alla stipula del rogito di trasferimento della farmacia, nonostante le reiterate convocazioni notarili. Il commissario giudiziale otteneva quindi dal tribunale, ai sensi dell’art. 185, comma 4, L. Fall., i poteri per la sottoscrizione dell’atto. Su istanza della cessionaria la Regione riconosceva a questa la titolarità della sede e dichiarava la decadenza del precedente titolare. Il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale deducendo la nullità del rogito per assenza della parte cedente e l’illegittimità del decreto autorizzativo.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge il ricorso e concentra l’analisi sul perimetro del proprio sindacato. Il ricorrente sostiene che l’atto notarile di cessione sia nullo, per difetto dell’accordo ex art. 1418 c.c., essendo intervenuto in assenza del cedente. Da tale nullità dovrebbe discendere l’illegittimità del provvedimento regionale che su quel rogito si fonda.

La difesa del ricorrente investe anche il decreto del tribunale fallimentare che ha attribuito al commissario giudiziale i poteri di sottoscrizione. Si assume che l’istanza ex art. 185, comma 4, L. Fall. spettasse al soggetto che ha proposto la domanda di concordato e non al commissario, al quale andrebbe invece notificata.

Il Tribunale non entra nel merito di tali censure. Rileva che le doglianze sono dirette a dimostrare l’illegittimità degli atti presupposti e antecedenti al rogito, che avrebbero dovuto essere sollevate nelle sedi di competenza. Essendo mancata l’impugnazione dei predetti atti, nessuna valenza possono avere gli asseriti vizi in relazione al provvedimento regionale adottato successivamente.

Il percorso argomentativo chiarisce la sequenza: il commissario giudiziale ha riferito al tribunale l’inadempienza del debitore e ha chiesto i poteri necessari a provvedere in sua vece. Il decreto autorizzativo ha dato atto del riscontro documentale e della necessità della sottoscrizione per l’esecuzione del piano concordatario in continuità. Su quel presupposto si è formato il rogito e, quindi, l’istanza di trasferimento accolta dalla Regione.

La conseguenza processuale è il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in favore della Regione e della controinteressata. Il principio sotteso è di ordine processuale: l’atto amministrativo applicativo non è annullabile in via derivata quando i vizi degli atti presupposti restano estranei al thema decidendum per difetto di tempestiva contestazione nelle sedi proprie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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