Ottemperanza al decreto ingiuntivo e termine dilatorio di centoventi giorni (TAR Sicilia n. 2546 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto contro la Pubblica Amministrazione è ammissibile solo quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi derivanti dal titolo, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. La mera mancata esecuzione del titolo non integra abuso degli strumenti processuali sanzionabile ai sensi degli art. 96 c.p.c. e art. 26 c.p.a.. La nomina del commissario assicura il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli, rendendo non necessaria la fissazione di penalità.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 864/2025 del 29 ottobre 2025, con il quale era stato disposto in favore di uno di essi il pagamento di una somma per il titolo dedotto in ricorso, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese della procedura. Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero intimato il 19 dicembre 2025.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare nel merito la pretesa. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza del presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il ricorso è stato notificato il 1° giugno 2026, mentre la notificazione del titolo, dichiarato definitivamente esecutivo, era avvenuta nella sede legale dell’Amministrazione il 19 dicembre 2025.
Da tali date il Tribunale ha ricavato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Quando il ricorso è stato proposto, dunque, l’azione esecutiva era già esperibile.
Accertato che l’Amministrazione non aveva adempiuto gli obblighi derivanti dal provvedimento, il Tribunale ha accolto la domanda e ha ordinato all’intimata di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notificazione su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di sessanta giorni, con obbligo di comunicare l’insediamento alla Segreteria della Sezione.
Il Tribunale ha escluso la necessità di fissare una penalità per le successive violazioni, ritenendo che la nomina del commissario già assicuri il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Ha inoltre respinto la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, sul rilievo che il mero inadempimento del titolo da parte dell’Amministrazione non integra abuso degli strumenti processuali ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e dell’art. 26 c.p.a.. Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto della semplicità della controversia, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente