Spese di lite immotivate e principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cons. Stato n. 260 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese di giudizio in misura manifestamente inferiore ai valori tabellari, priva di congrua motivazione, è censurabile in appello. Il giudice amministrativo, pur disponendo di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese, deve fare riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014 e, in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi, indicare i criteri seguiti. Unico limite sostanziale è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La misura irrisoria delle spese lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE, a maggior ragione a fronte di un contenzioso seriale alimentato dall’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal TAR Liguria l’accoglimento del ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Savona, che aveva condannato l’amministrazione a rilasciare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente anche per gli anni di insegnamento con contratto a tempo determinato, in conformità alla decisione della Corte di Giustizia del 18 maggio 2022. Il TAR aveva però liquidato le spese di lite in misura ritenuta solo simbolica, pari a 500,00 euro, “tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia”.

Il ricorrente ha appellato la sentenza per la sola parte relativa alla refusione delle spese, deducendo la violazione dei minimi tabellari, dell’art. 2233 cod. civ., del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e il difetto assoluto di motivazione. L’amministrazione si è costituita con memoria solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza in fattispecie sovrapponibili, Cons. Stato, Sez. VII, n. 169/2025, e ricorda che il TAR ha ampio potere discrezionale nella statuizione sulle spese, potendo riconoscere sul piano equitativo i giusti motivi per la compensazione (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/2007). Tuttavia, quando il TAR abbia disposto la condanna al pagamento, deve tenere conto del D.M. n. 55/2014, artt. 4 e 5, e dei valori medi tabellari, aumentabili o diminuibili fino al 50 per cento.

La Corte ribadisce che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 della legge n. 27/2012, non sussiste più il vincolo legale dell’inderogabilità dei minimi tariffari previsto dall’art. 24 della legge n. 794/1942. I parametri ministeriali restano comunque il riferimento, salvo motivato scostamento, con obbligo di indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione. Unico limite è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude somme simboliche non consone al decoro professionale.

Nel caso concreto il TAR si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza, senza argomentare una compensazione parziale. Il carattere seriale del contenzioso non giustifica la riduzione: esso semmai aggrava la responsabilità dell’amministrazione che insiste in un contegno già riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.

La liquidazione immotivata in misura manifestamente incongrua rispetto alle previsioni tabellari, conclude il Collegio, si palesa suscettibile di intaccare l’effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE, specie in un contenzioso seriale. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, le spese del primo grado sono liquidate in 1.189,00 euro oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari; le spese del grado sono liquidate in 1.000,00 euro oltre oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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