Spese di lite tra parametri ministeriali e divieto di somme simboliche (Cons. Stato n. 3146 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione delle spese di giudizio il giudice amministrativo deve fare riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, salvo discostarsene con motivazione. L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tabellari, ma non consente liquidazioni simboliche: unico limite normativo resta l’art. 2233, comma 2, c.c., che impone un compenso adeguato al decoro della professione. Lo scostamento apprezzabile dai valori medi richiede l’indicazione dei criteri seguiti. La serialità del contenzioso non giustifica la riduzione delle spese, potendo semmai aggravarla, e una liquidazione irrisoria lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE.
Il Fatto
Il TAR Liguria, Sezione Seconda, accoglie il ricorso proposto da alcuni docenti contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ma liquida le spese di lite in soli 500,00 euro, “in considerazione del carattere seriale della controversia”.
I ricorrenti, a mezzo del difensore antistatario, appellano tale statuizione deducendo che l’importo è solo simbolico, inferiore ai minimi tariffari e lesivo del decoro professionale. Chiedono la riforma della sentenza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di 1.189,00 euro, oltre oneri di legge, invocando la giurisprudenza di legittimità sull’inderogabilità dei minimi tabellari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9 della legge n. 27/2012; la legge n. 247/2012 ha conferito rilievo centrale al patto scritto sul compenso, prevedendo che in sua assenza il giudice liquidi con riferimento ai parametri ministeriali. Ne deriva che non sussiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari già previsto dall’art. 24 della legge n. 794/1942.
Tuttavia i parametri del D.M. n. 55/2014 restano il riferimento necessario, salvo scostamento motivato. In caso di scostamento apprezzabile dai valori medi, il giudice deve indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione. Unico limite è l’art. 2233, comma 2, c.c., che preclude liquidazioni di somme simboliche non consone al decoro della professione.
La Corte respinge quindi la tesi dell’appellante secondo cui i decreti ministeriali fisserebbero minimi inderogabili, ma ne corregge l’esito applicativo. Le previsioni dei decreti vanno lette in conformità alle disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2 e 41 Cost.: un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre la legge. Ciò non significa che la liquidazione possa essere immotivatamente inferiore alle previsioni tariffarie.
La riduzione fondata sulla sola serialità del contenzioso non regge. Il TAR non ha svolto argomentazioni da cui desumere una compensazione parziale, che la serialità non giustificherebbe, essendo semmai idonea ad aggravare la responsabilità dell’Amministrazione che insiste in un contegno già riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990. Una liquidazione manifestamente inferiore ai parametri intacca l’effettività della tutela giurisdizionale e le previsioni del Trattato UE e della CEDU.
Per l’effetto devolutivo dell’appello, il Collegio procede a nuova liquidazione equitativa delle spese di primo grado in 800,00 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto della difficoltà e dell’impegno richiesti da una causa vertente su un’unica questione relativa all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta del docente. Le spese del grado vengono compensate in ragione del parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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