Spese di lite ridotte per serialità: necessaria motivazione e nuovo equo ristoro (Cons. Stato n. 3221 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che condanna l’amministrazione alle spese di lite è tenuto a liquidarle con riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, e a motivare l’eventuale scostamento apprezzabile dai valori medi tabellari. L’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, ha superato il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari, ma non consente liquidazioni simboliche. Unico limite normativo resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude importi non consoni al decoro della professione. La riduzione fondata sul solo “carattere seriale” del contenzioso, priva di adeguata motivazione, è illegittima perché incide sul principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE.

Il Fatto

Il TAR per la Liguria, Sezione Seconda, accoglieva il ricorso di primo grado ma liquidava a titolo di spese di lite soltanto 500 euro, “in considerazione del carattere seriale della controversia”. La parte ricorrente, a mezzo del difensore antistatario, appellava la sentenza dolendosi del riconoscimento di una somma simbolica, inferiore ai minimi tariffari e non consona al decoro professionale.

L’appellante invocava la giurisprudenza di legittimità sull’inderogabilità dei limiti minimi fissati dai decreti ministeriali e chiedeva la riforma della statuizione, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di 1.189,00 euro oltre oneri di legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento degli ampi poteri discrezionali del TAR in materia di spese e della possibilità di compensazione per giusti motivi, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2007. Quando però il giudice dispone la condanna, deve regolare le spese avendo riguardo ai parametri del D.M. n. 55/2014, valutando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, natura e difficoltà dell’affare, risultati conseguiti e complessità delle questioni.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’abrogazione delle tariffe ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012 e la disciplina dell’art. 13 della legge n. 247/2012 hanno eliminato il vincolo legale di inderogabilità dei minimi, presente nel previgente sistema dell’art. 24 della legge n. 794/1942. I parametri ministeriali restano però il riferimento, salvo motivato scostamento.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra fonti. Il Collegio ritiene che le previsioni dei decreti ministeriali invocate dall’appellante vadano interpretate in senso conforme alle superiori disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2, 3 e 41 Cost.: un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge. Ne segue che la liquidazione in misura diversa dalle ordinarie previsioni tariffarie non integra di per sé violazione di legge.

Il limite resta tuttavia segnato dall’art. 2233, comma 2, cod. civ. e dal principio di effettività della tutela giurisdizionale. Una liquidazione manifestamente inferiore e immotivata intacca gli artt. 24 e 113 Cost. e l’art. 47 CDFUE, soprattutto quando l’amministrazione ha insistito nel negare ragioni già riconosciute in sede giurisdizionale, alimentando un contenzioso seriale. La serialità, osserva la Corte, non giustifica la compensazione: semmai aggrava la responsabilità dell’amministrazione che mantiene un contegno illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.

Il TAR si era limitato a richiamare la soccombenza e a ridurre la liquidazione per la serialità, senza argomentare una compensazione parziale. Per questo la statuizione è riformata e, in ragione dell’effetto devolutivo, le spese di primo grado sono rideterminate in via equitativa in 800,00 euro, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate per il solo parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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