Diffida ambientale e riparto della prova nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 3744 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il criterio di riparto dell’onere della prova non segue lo schema astratto dell’art. 2697 c.c., ma si ispira al principio di vicinanza della prova, secondo il modello dispositivo con metodo acquisitivo recepito dagli artt. 63, 64 e 65 c.p.a.. Il giudice può quindi acquisire d’ufficio, in funzione complementare e integrativa, relazioni e documenti relativi a fatti allegati dalle parti in modo circostanziato, sollevando il ricorrente dall’onere di una prova di cui non dispone. La diffida a interrompere uno scarico in violazione dell’autorizzazione unica ambientale conserva attualità e natura lesiva anche quando sia stata eseguita, per l’incidenza che l’infrazione accertata può spiegare sui successivi provvedimenti di revoca. L’accertamento tecnico su un refluo riconducibile per prossimità fisica all’insediamento industriale integra il presupposto della diffida, anche a fronte delle allegazioni difensive sull’origine meteorica delle acque.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un insediamento produttivo nel settore della tintura e del fissaggio di nastri e tessuti. Nel 2017 la Provincia le rilasciava l’autorizzazione unica ambientale, con prescrizioni sullo scarico in pubblica fognatura e sul termine entro cui realizzare il nuovo impianto di trattamento. La società comunicava nel luglio 2019 l’avvio e la messa a regime dell’impianto.

Nell’ottobre 2019 il gestore del servizio idrico, per conto dell’Ufficio d’Ambito, eseguiva un sopralluogo e un campionamento: rilevava uno scarico attivo non identificato, con acqua visivamente colorata, non riconducibile alla linea di processo dichiarata. La società replicava che si trattava di acque meteoriche, colorate dal rilascio di residui dalle pareti del pozzetto. Con atto del dicembre 2019 l’Ufficio diffidava la società a interrompere lo scarico. La società impugnava la diffida e il verbale davanti al TAR Lombardia.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge la richiesta della ricorrente di limitare la decisione ai fatti provati con i documenti depositati prima dell’udienza. Richiamando il modello dispositivo con metodo acquisitivo e la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. IV, n. 5560 del 2021, il Tribunale ricorda che nel processo amministrativo l’onere probatorio si attenua in un onere di allegazione: il ricorrente privo della disponibilità della prova ne è sollevato, e su di essa si sposta l’onere dell’amministrazione. Il giudice può pertanto acquisire d’ufficio documenti e relazioni su fatti allegati in modo circostanziato e preciso. La documentazione depositata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, compreso il rapporto di prova richiamato nella memoria di replica, è quindi ritualmente acquisita.

Il Tribunale respinge anche le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità per carenza di interesse. La diffida conserva valore lesivo anche dopo l’eliminazione del fatto contestato, perché l’organo di controllo potrà tenerne conto in eventuali decisioni di revoca dell’autorizzazione. Si tratta di un interesse morale qualificato e attuale.

Nel merito il ricorso è infondato. Dalla documentazione acquisita emerge che lo scarico non identificato era riconducibile, per un criterio logico di prossimità fisica, all’attività della ricorrente, e che la composizione del liquido era diversa da quella delle acque meteoriche o di dilavamento. Il pozzetto di campionamento era riportato nella planimetria della rete fognaria dell’impresa e nelle vicinanze non risultano altri insediamenti industriali.

Le analisi di laboratorio accreditato hanno accertato la presenza di sostanze chimiche e pericolose in concentrazioni superiori alle soglie massime ammissibili, confermando la natura di scarico industriale non autorizzato. È quindi infondata la doglianza sulla mancata considerazione delle osservazioni procedimentali, poiché gli esiti analitici si pongono in diretta contrapposizione alla tesi delle acque meteoriche.

Il Collegio accoglie invece l’istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c., ritenendo offensive, per carenza di continenza verbale, alcune espressioni contenute negli scritti difensivi della ricorrente, e ne dispone l’eliminazione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e oscuramento dei dati identificativi della società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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