Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 4243 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce per l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha diritto all’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione e all’ordine di esecuzione, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo assegna all’Ente un termine per provvedere e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, la cui misura e decorrenza vanno verificate secondo il titolo e la legge.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3699/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Quel provvedimento aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza e la condanna dell’intimato alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza. Il richiamo è all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa i limiti del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: serve solo a consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi. La loro misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio verifica poi il presupposto temporale dell’esecuzione. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: le Amministrazioni dispongono di tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme, prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente. È assegnato un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione se antecedente, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, dedotti i versamenti intervenuti. Sono dovuti anche gli ulteriori accessori maturati in seguito e gli oneri di registrazione, copia e notificazione che abbiano titolo nel provvedimento, con richiamo a T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22.3.2016, n. 290, nonché gli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari, anche per il tramite di un funzionario delegato. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in dispositivo e distratte ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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