Concessioni balneari, proroga tecnica solo con gara già bandita e ostacoli oggettivi (Cons. Stato n. 4483 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime è legittima solo se il Comune ha già bandito la gara e incontra difficoltà oggettive nel suo espletamento o deve fronteggiare vicende contenziose. La mera inerzia dell’amministrazione comunale, protratta nel tempo e non accompagnata dall’avvio della procedura selettiva, non integra le ragioni ostative che consentono di differire l’assegnazione. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che agisce ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, conserva l’interesse ad agire anche quando gli atti impugnati hanno esaurito i loro effetti, perché il suo interesse è quello di orientare l’azione futura delle amministrazioni. Il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato non è inderogabile quando la difesa istituzionale verrebbe a trovarsi in posizione processuale opposta a quella dell’Autorità: ricorrono le ragioni assolutamente eccezionali dell’art. 5 del R.D. n. 1611/1933.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato davanti al TAR Liguria la delibera di giunta comunale con cui un Comune costiero ha dettato gli indirizzi per prorogare al 31 dicembre 2024 le concessioni demaniali marittime turistico-ricettive, insieme alla successiva determina dirigenziale applicativa. L’Autorità ha agito ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, contestando il carattere automatico e generalizzato della proroga.
Il TAR Liguria, Sezione I, con sentenza n. 1001/2025, ha respinto le eccezioni pregiudiziali e accolto il ricorso, ritenendo violate le norme sulla necessità di assegnare le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2023, con possibilità di proroga solo in senso tecnico. I titolari delle concessioni hanno appellato, dolendosi del riconoscimento della legittimazione dell’Autorità, del difetto sopravvenuto di interesse e della qualificazione della proroga come tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, la Sezione ribadisce che non sono ammesse letture formalistiche dell’art. 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990 e dell’art. 5 del R.D. n. 1611/1933, subordinate alla previa acquisizione del parere dell’Avvocato generale dello Stato: a tale mancanza si sopperisce con la regolarizzazione ex art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.. Al momento della proposizione del ricorso la sanatoria era pacificamente ammessa dalla prevalente giurisprudenza amministrativa.
Il Collegio aggiunge una considerazione autonoma: nel caso concreto non si tratta di vizio della procura ma di rilascio di un parere. Soprattutto, l’azione dell’Autorità pone quest’ultima in reale e irriducibile contrasto con il legislatore nazionale e con le autorità comunali, mentre all’Avvocatura dello Stato compete istituzionalmente difendere la conformità del diritto interno a quello eurounitario. Sussistono dunque le ragioni assolutamente eccezionali che legittimano il ricorso al libero foro, in applicazione della regola per cui due posizioni processuali opposte non possono essere tutelate dallo stesso difensore, secondo il principio enunciato da Cass. civ., Sez. Un., n. 23464 del 2012 e n. 1617 del 1997.
Quanto al secondo motivo, la cessazione di efficacia degli atti impugnati non incide sull’interesse alla decisione. Ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990 l’interesse dell’Autorità è volto alla corretta applicazione del principio concorrenziale e alla tutela dell’interesse collettivo: l’Antitrust agisce non per sanzionare gli autori ma per indirizzarne il comportamento futuro, come affermato da Cons. Stato, sez. VII, n. 4480 del 2024 e sez. VI n. 4030 del 2024.
Il terzo motivo è infondato nel merito. La proroga tecnica è ammissibile solo se adottata nel limite in cui, una volta bandita la gara, il Comune abbia incontrato difficoltà oggettive nel suo espletamento o abbia dovuto affrontare vicende contenziose, secondo Cons. Stato, sez. VII, n. 10131 del 2024, n. 10132 del 2024 e n. 1129 del 2025. Nel caso in esame nessuna gara risultava intrapresa dal Comune diciannove mesi dopo la proroga contestata, e i concessionari continuavano a operare sulla base di titoli ormai scaduti. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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