Quote latte, giudicato sulla cartella e preclusioni nell’intimazione di pagamento (Cons. Stato n. 4732 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo non integra un nuovo e autonomo atto impositivo e resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti all’atto da cui è sorto il debito. La definitività della cartella di pagamento produce l’irretrattabilità del credito sotteso, salvo che il debitore dimostri di aver conosciuto la pretesa solo con la notificazione dell’atto a valle. L’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per violazione di legge e non da nullità, con conseguente onere di impugnazione nel termine di decadenza. La prescrizione del credito è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione della cartella e non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce. L’intimazione è congruamente motivata con il richiamo all’atto impositivo e alla cartella presupposti e con la quantificazione degli accessori.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento emessa da ADER per oltre settecentomila euro, relativa a una cartella di pagamento notificatagli nel marzo 2015 per il prelievo supplementare sul latte di vacca delle campagne 2006, 2007 e 2008.

Ha dedotto il difetto di motivazione dell’intimazione, l’illegittimità e indeterminatezza del computo degli interessi, la prescrizione della pretesa, la violazione del diritto unionale e il difetto di motivazione sul meccanismo di compensazione con i recuperi PAC. Il TAR Lombardia, affermata la propria giurisdizione, ha dichiarato inammissibili tre censure, già proposte contro la cartella e respinte con sentenza confermata in appello, e ha rigettato nel merito le restanti. L’appellante ha insistito, in particolare, sulla necessità di ricalcolare gli importi alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 27 giugno 2019 e sull’assenza di prova degli atti interruttivi della prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 74, comma 1, secondo periodo, del c.p.a. e redige la sentenza in forma semplificata, conformandosi ai propri precedenti conformi. Il nucleo della decisione è la non impugnabilità, se non per vizi propri, dell’atto successivo ad altro divenuto definitivo: regola espressiva di un principio generale delle procedure esecutive di riscossione mediante ruolo, ricavata dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e applicabile al giudice amministrativo.

Poiché la cartella era stata impugnata con ricorso collettivo respinto e la sentenza era passata in giudicato, le censure sulla esatta determinazione del debito sono irrimediabilmente precluse. La tesi dell’appellante secondo cui la violazione del diritto europeo sarebbe azionabile in ogni tempo urta contro l’orientamento della Sezione: l’atto contrastante con il diritto UE è annullabile, non nullo, perché l’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 codifica in numero chiuso le ipotesi di nullità. Ne derivano l’onere di impugnazione nel termine di sessanta giorni e la salvezza dell’autotutela.

Il Collegio precisa che il contrasto accertato dalla Corte di Giustizia non riguardava la disposizione attributiva del potere, ma i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Richiama quindi il principio di certezza del diritto e la sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004: il diritto unionale non impone all’amministrazione di riesaminare un provvedimento divenuto definitivo.

Sull’eccezione di prescrizione, la Corte distingue: se riferita al credito portato dalla cartella, è inammissibile per le medesime ragioni preclusive; se riferita al decorso successivo alla notifica, è infondata. Il termine decennale per la sorte capitale e quello quinquennale per gli interessi sono stati interrotti dalla notificazione del ricorso, e la prescrizione non è corsa fino al deposito della sentenza che ha definito il giudizio, il 7 novembre 2022, in applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. Rileva inoltre la sospensione per l’emergenza pandemica.

Infine, il difetto di motivazione è destituito di fondamento: il richiamo all’atto impositivo e alla cartella, con la quantificazione degli accessori, soddisfa l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e l’art. 3 della legge n. 241 del 1990. L’appello è respinto e le spese del secondo grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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