Onere della prova sull’epoca dell’abuso e nozione urbanistica di pertinenza (TAR Puglia n. 489 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’onere della prova circa l’epoca di realizzazione dell’intervento edilizio grava sul privato che intenda dimostrare la legittimità dell’opera, in applicazione del principio di vicinanza della prova di cui all’art. 64, primo comma, cod. proc. amm. Tale onere si attenua secondo ragionevolezza quando il privato alleghi elementi rilevanti e l’amministrazione non li esamini debitamente o residuino incertezze sulla data del manufatto, potendosi allora ricorrere alla prova per presunzioni. La deduzione di concreti elementi di fatto può trasferire l’onere della prova contraria in capo all’amministrazione, ma solo se tali elementi siano nuovi, precisi e concordanti. Le opere accessorie che per dimensioni e funzione non esauriscono la loro utilità nel servizio dell’edificio principale, modificando in modo irreversibile l’assetto del territorio, non integrano la nozione urbanistica di pertinenza e costituiscono nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

I ricorrenti impugnano l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 127/2023, con cui il responsabile dell’ufficio tecnico comunale ha ingiunto la demolizione di due fabbricati adibiti a depositi e di opere minori — piazzole, scalinate, muretti a secco e uno stradone d’accesso — realizzate su un fondo agricolo.

I proprietari sostengono la risalenza dei manufatti a data anteriore al 1967 e denunciano violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, dolendosi altresì del riparto dell’onere probatorio. Il Comune si costituisce e resiste. In sede cautelare il TAR sospende gli effetti dell’ordine demolitorio; la causa giunge alla decisione all’udienza pubblica del 19 marzo 2025.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al Ministero delle Politiche Agricole — Carabinieri Forestali, richiamando gli artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001, che assegnano all’ente civico il potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. Respinge altresì le istanze istruttorie, irrilevanti, e l’istanza di termine per la querela di falso: l’erronea datazione del 1972 anziché 1955 dell’aerofotogrammetria risulta riconosciuta dal Comune con nota del 17.03.2025.

Nel merito il ricorso è infondato. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’onere della prova sull’epoca dell’intervento grava su chi invoca la legittimità dell’opera (Cons. Stato, Sez. VI, n. 309 del 2025; Cons. Stato, Sez. VI, n. 7969 del 2024), in forza del principio di vicinanza della prova. L’attenuazione secondo ragionevolezza opera solo se il privato allega elementi rilevanti e l’amministrazione non li vagli o residuino incertezze, potendosi allora ricorrere alle presunzioni (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6360 del 2018; n. 5988 del 2018; n. 3177 del 2016). Gli elementi dedotti devono però essere nuovi, precisi e concordanti (Cons. Stato, Sez. II, n. 80 del 2021).

Nel caso concreto i ricorrenti non hanno prodotto in sede procedimentale la documentazione richiesta dal Comune con nota del 06.11.2023. Le aerofotogrammetrie del 1968 sono sfocate e scattate da altezza eccessiva; quelle del 1972 non consentono di desumere la preesistenza al 1967; le dichiarazioni del dante causa contenute negli atti di compravendita e donazione non hanno valenza fidefacente quanto al contenuto intrinseco, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.; la dichiarazione del terzo è inidonea perché proveniente da soggetto interessato. Le foto del sopralluogo attestano l’esistenza dei manufatti, non la loro epoca.

Quanto alle opere minori, il TAR richiama la nozione restrittiva di pertinenza urbanistica (Cons. Stato, Sez. II, n. 7937 del 2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 5004 del 2023; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5926 del 2022). Uno stradone bitumato, piazzole, scalinate e muretti perimetrali modificano in modo irreversibile l’assetto del territorio e integrano nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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