Retromarcia e sosta: nessuna presunzione di pari responsabilità con veicolo fermo (Arbitro Assicurativo n. 713 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento della responsabilità da sinistro stradale nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, l’impresa applica i criteri della tabella di cui all’Allegato A al d.P.R. n. 254/2006 e, in via residuale, i principi generali di cui all’art. 2054 cod. civ. Quando il veicolo in retromarcia urta un veicolo fermo in sosta, la responsabilità è attribuita interamente al veicolo circolante. La presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ. ha carattere sussidiario e non opera quando sia accertato il comportamento specifico che ha causato il danno. Il ricorrente che non assolve l’onere probatorio a suo carico vede respinto il ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, assicurato con l’impresa resistente, ha presentato ricorso all’Arbitro Assicurativo deducendo che il 17 luglio 2025, durante una manovra in retromarcia, un altro autoveicolo si era rapidamente avvicinato al retro del suo mezzo provocando l’urto. Il danno si era prodotto solo sulla portiera sinistra del veicolo di controparte, per il contatto con il gancio di traino, mentre l’auto del ricorrente non aveva riportato alcuna lesione.

L’impresa, il 9 settembre 2025, aveva comunicato di ritenere la responsabilità interamente a carico del ricorrente. Il reclamo non ha mutato l’esito. Il ricorrente ha quindi chiesto il riesame della quota di responsabilità e il riconoscimento dell’esclusiva colpa di controparte.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, l’impresa adotta le proprie determinazioni secondo i criteri della tabella di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 254/2006 e, se il sinistro non rientra in alcuna ipotesi tabellare, secondo i principi generali in tema di responsabilità da circolazione. Nel caso concreto vengono in rilievo due criteri dell’Allegato A: tanto l’ipotesi del veicolo in retromarcia quanto quella dell’urto a un veicolo in sosta attribuiscono la responsabilità interamente al veicolo circolante.

Il Collegio valuta poi la prova. Il ricorrente, nel riscontro del 12 agosto 2025, aveva dichiarato di aver urtato il veicolo di controparte durante una manovra in retromarcia. A tale comunicazione si aggiunge la dichiarazione testimoniale prodotta dalla compagnia antagonista, che colloca il veicolo urtato fermo nel parcheggio. Sul valore probatorio delle e-mail il Collegio richiama Cass. civ., sez. III, n. 14046 del 2024 e Trib. Foggia n. 2614 del 2024: il messaggio non contestato nella provenienza o nel contenuto fa piena prova dei fatti rappresentati. Il ricorrente non ha specificamente contestato quella comunicazione, ribadendo la propria ricostruzione. Sulla valutazione della prova testimoniale il Collegio richiama il prudente apprezzamento del giudice di merito secondo Cass. civ., sez. II, n. 10506 del 2023.

Quanto alla presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., il Collegio ne ribadisce il carattere sussidiario richiamando Cass. civ., sez. III, n. 15736 del 2022: la presunzione opera quando sia ignoto l’atto generatore del sinistro, ma può essere superata dalla prova che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte. Nel caso di specie l’atto generatore è accertato, sicché la presunzione non trova applicazione.

Assume rilievo, infine, l’assenza di danni al veicolo del ricorrente, confermata dalla relazione tecnica del perito. Il ricorso non mira alla liquidazione di un indennizzo, ma al mero accertamento della dinamica e delle responsabilità. Il Collegio conclude che il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio, mentre l’impresa ha addotto elementi utili a fondare le proprie difese. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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