Segnalazione in SIC illegittima se preavviso in area riservata senza avviso (ABF Collegio di Milano n. 4226 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del nominativo del debitore presso i sistemi di informazione creditizia è legittima solo se sussistono due presupposti: la corrispondenza tra evento segnalato e situazione di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali, tra cui assume rilievo centrale l’invio del preavviso di segnalazione. Il preavviso è atto unilaterale ricettizio, soggetto agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., e la prova della sua ricezione può essere data documentalmente o per presunzioni, non bastando la mera affermazione dell’intermediario. Quando il preavviso è messo a disposizione in un’area riservata ad accesso esclusivo del cliente, la presunzione di conoscenza opera solo se la modalità di invio è preventivamente concordata, il cliente ha effettivo accesso all’area e la comunicazione è accompagnata da un SMS o una email di allerta. In difetto di tale avviso la segnalazione è illegittima.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo l’esito insoddisfacente del reclamo, si rivolge all’Arbitro deducendo di aver sottoscritto un finanziamento con l’intermediario e di essere incorso in un ritardo nel pagamento di due rate. Sostiene di essere stato segnalato nei sistemi di informazione creditizia senza aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione, in violazione del Codice di Condotta, e chiede la cancellazione della segnalazione negativa.

L’intermediario si costituisce e precisa che il contratto di finanziamento, sottoscritto nel maggio 2020 e da rimborsare in 72 rate mensili, era stato interessato da reiterati ritardi. Sostiene di aver messo a disposizione del cliente i solleciti di pagamento corredati dai preavvisi mediante pubblicazione nell’area riservata della piattaforma, in forza dell’adesione al servizio di consultazione elettronica dei documenti, e rileva che il cliente non abbia mai consultato tale documentazione. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio osserva anzitutto, pur in assenza di eccezione di parte, che al ricorrente va riconosciuta la qualificazione di non consumatore: il suo nominativo è stato segnalato in qualità di titolare di una ditta individuale, circostanza che soggettivamente impedisce la qualifica consumeristica ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia e della normativa di settore.

Nel merito, il Collegio richiama la propria consolidata giurisprudenza (Coll. Coord. dec. n. 3499/2012) secondo cui la segnalazione è legittima al ricorrere di due presupposti: la corrispondenza tra evento segnalato e inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali. Tra queste assume rilievo precipuo il preavviso di segnalazione, la cui funzione è informare il debitore della possibile segnalazione perché possa pagare e purgare la mora o indicare errori. Da tale ratio deriva la natura di atto unilaterale ricettizio, con applicazione degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. indipendentemente dal carattere non patrimoniale dell’atto.

La prova dell’avvenuta ricezione del preavviso può essere fornita documentalmente o mediante presunzioni, dovendosi escludere la rilevanza della mera affermazione di aver informato il cliente. L’intermediario ha prodotto una serie di solleciti contenenti il preavviso, riferiti al periodo 08/2022 – 08/2025, e una tracciatura informatica che attesta il caricamento nell’area web e l’effettivo accesso del ricorrente, senza però che le missive siano mai state lette.

Il Collegio richiama l’Allegato n. 1 del Codice di condotta adottato con Provvedimento del Garante della privacy del 12 settembre 2019: il preavviso messo a disposizione in area riservata si presume conosciuto, salvo prova contraria, ma la presunzione richiede tre condizioni. Occorrono la modalità di invio preventivamente concordata, l’effettivo accesso all’area riservata e un messaggio SMS, istantaneo o una email che allerti il cliente della presenza di una comunicazione importante. Nel caso di specie manca proprio l’avviso di allerta.

Non risultando integralmente soddisfatte le condizioni normative, l’obbligo di preavviso non può dirsi assolto e la segnalazione negativa è illegittima. Il Collegio accoglie il ricorso e dispone la cancellazione delle segnalazioni nei SIC, oltre al pagamento del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e del rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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