Estinzione anticipata prestito e rimborso premi assicurativi con criterio costo ammortizzato (ABF Collegio di Roma n. 1588 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, secondo il criterio indicato nel contratto e, in mancanza, secondo il costo ammortizzato. Il criterio vale anche per il rimborso dei premi delle polizze assicurative facoltative collegate al prestito e dei servizi accessori, qualora le condizioni di polizza non risultino conosciute dal consumatore né versate in atti. La distinzione tra costi recurring e up front non rileva più ai fini della scelta del criterio di rimborso. Le domande nuove introdotte solo nelle repliche sono inammissibili per violazione del contraddittorio.

Il Fatto

La ricorrente, dopo aver esperito il reclamo, si rivolge all’ABF chiedendo il rimborso degli oneri conseguenti all’estinzione anticipata di due prestiti personali, con riferimento ai premi delle polizze CPI Vita e CPI Danni facoltative. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità delle ulteriori contestazioni introdotte nelle repliche (penale, interessi, capitale residuo, trasparenza) e, nel merito, riferisce di aver già accreditato i ratei di premio calcolati dalle compagnie, oltre al rimborso del servizio accessorio e del contributo di ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto della decisione. La domanda espressa nel ricorso riguarda solo il rimborso dei premi assicurativi; le ulteriori voci introdotte nelle repliche sono inammissibili, in ossequio al divieto di domande nuove e alla salvaguardia del contraddittorio.

Nel merito, entrambi i contratti risultano stipulati dopo il 25.7.2021 e soggiacciono quindi al vigente art. 125-sexies TUB, come modificato dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”). La norma riconosce al consumatore la riduzione proporzionale alla vita residua di interessi e di tutti i costi del credito. Il comma 2 demanda al contratto l’indicazione chiara del criterio di riduzione, con applicazione residuale del costo ammortizzato in assenza di diversa previsione.

Il Collegio rileva che l’art. 6 dei contratti prevede espressamente che la riduzione «avverrà con il metodo del costo ammortizzato», senza alcun richiamo a condizioni specifiche per i premi. Non risulta inoltre che la ricorrente abbia preso visione delle condizioni di assicurazione, non prodotte in atti. Da qui la conclusione che anche il rimborso dei premi CPI vada calcolato con il criterio del costo ammortizzato, al netto di quanto già corrisposto. Il Collegio precisa che la distinzione tra costi recurring e up front non ha più rilievo, contando solo l’indicazione o meno del criterio proporzionale in deroga.

Quanto al servizio accessorio, il regolamento contrattuale non ne prevede la chiusura anticipata in caso di estinzione del prestito. Tuttavia, la disciplina inderogabile dell’art. 125-sexies TUB impone la riduzione di tutti i costi del credito: anche per questo onere si applica quindi il costo ammortizzato, detratto quanto già riconosciuto dal fornitore in via di deroga.

All’esito dei conteggi, il Collegio riconosce alla ricorrente l’importo complessivo di € 50,15, arrotondato a € 50,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, oltre al contributo alle spese della procedura e prendendo atto del rimborso del contributo di ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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