Responsabilità precontrattuale dell’intermediario e onere di prova del pregiudizio da contratto valido (ABF Collegio di Roma n. 151 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cod. civ. non presuppone la mancata conclusione del contratto: rileva anche quando il contratto concluso sia valido ma pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto dell’altra. In tale ipotesi il danno va ragguagliato al minor vantaggio o al maggiore aggravio economico derivante dal contegno sleale, salvo prova di ulteriori pregiudizi legati da rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. Spetta al ricorrente allegare e dimostrare il concreto pregiudizio subito: la mera assenza della copertura assicurativa, se non accompagnata da costi addebitati né da eventi potenzialmente coperti, non integra un danno risarcibile.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto il 4.12.2023, tramite OTP, un contratto di finanziamento di euro 32.000,00, comprensivo di una polizza assicurativa con premio di euro 2.400,00. Per un errore nella compilazione del questionario sanitario gli veniva richiesto un certificato anamnesico, consegnato il 12.12.2023. Il 19.12.2023 gli veniva sottoposto un nuovo contratto, con lo stesso numero di pratica ma per euro 10.000,00, che riteneva prosecuzione naturale del primo e dunque coperto da assicurazione. Solo nel giugno 2025 apprendeva che nessuna polizza era stata attivata.

Contesta il tardivo e generico riscontro al reclamo del 25.06.2025 e chiede il risarcimento del danno, quantificato dapprima in euro 5.000,00 e poi in euro 3.520,00. Si costituisce l’intermediario finanziario, che eccepisce l’assenza della polizza nelle condizioni economiche del prestito personale, contesta la difformità del quantum tra reclamo e ricorso e l’assenza di prova del danno.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio affronta l’eccezione di mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, legata alla diversa quantificazione della pretesa risarcitoria. L’eccezione è disattesa: le Disposizioni ABF consentono di proporre la domanda risarcitoria per la prima volta davanti all’Arbitro, purché il danno sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta contestata in sede di reclamo. Le variazioni nel quantum restano perciò irrilevanti.

Nel merito il ricorrente invoca la responsabilità precontrattuale dell’intermediario per non essere stato informato dell’assenza della polizza al momento della sottoscrizione. Il Collegio richiama la regola dell’art. 1337 cod. civ., clausola generale che impone di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.

Il principio viene esteso oltre l’ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative: la norma assume rilievo anche quando il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto. Il Collegio richiama sul punto Cassazione civile sez. II n. 4715 del 2022, Cassazione civile sez. I n. 5762 del 2016 e Cassazione civile sez. VI n. 23873 del 2013. Per la giurisprudenza di merito l’ipotesi ricorre quando il contratto, su valutazione probabilistica, avrebbe avuto una diversa conformazione o un diverso contenuto (Tribunale Pavia n. 409 del 2023).

Quanto al danno, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il risarcimento va ragguagliato al minor vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale, salvo prova di ulteriori danni collegati da rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Cass. n. 19024 del 2005, Cass. n. 2956 del 1999). Nel caso concreto il ricorrente non offre elementi idonei a dimostrare un concreto pregiudizio: nessun costo per la copertura assicurativa è stato addebitato e nessun evento potenzialmente coperto risulta accaduto.

Il Collegio esamina anche il lamentato disservizio da tardiva risposta al reclamo e lo esclude: il riscontro è giunto nei termini, essendo il reclamo del 25.06.2025 e la risposta del 31.07.2025, entro i 60 giorni previsti dalle Disposizioni ABF. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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