Preavviso di segnalazione nei SIC e prova presuntiva della ricezione (ABF Collegio di Bari n. 3355 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione del nominativo del debitore nei sistemi di informazioni creditizie privati è subordinata a due presupposti: la veridicità sostanziale dell’inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali, tra cui il preavviso di segnalazione previsto dall’art. 125, comma 3, TUB e dall’art. 5, comma 6, del Codice di condotta. Trattandosi di atto recettizio, incombe sull’intermediario che eccepisce di averlo trasmesso l’onere di provare che il preavviso sia quantomeno pervenuto all’indirizzo del destinatario, secondo gli artt. 1334 e 1335 cod. civ.. Qualora l’invio avvenga tramite vettore diverso dalla posta raccomandata, la prova della ricezione può essere raggiunta in via presuntiva, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., in presenza di almeno due elementi concordanti tra documentazione del vettore e contenuto del preavviso.
Il Fatto
Il ricorrente, debitore principale di un prestito personale concesso dall’intermediario nel dicembre 2018 e da rimborsare in 72 rate mensili, lamenta di essere stato illegittimamente censito negli archivi di informazioni creditizie privati in mancanza di tempestivo preavviso, a fronte delle irregolarità nei pagamenti. Deduce altresì illecito trattamento dei dati personali e chiede la cancellazione della segnalazione negativa.
L’intermediario eccepisce l’infondatezza del ricorso: il ricorrente si è reso inadempiente con ritardi a partire dal giugno 2019; sono stati inviati solleciti e plurimi preavvisi al domicilio, coincidente con quello indicato nel ricorso, tramite un sistema di spedizione tracciabile documentato da rapporto di spedizione e avviso di consegna. Chiede quindi il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile richiamando l’art. 125, comma 3, TUB, che impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore alla prima segnalazione negativa, e l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta, che prevede il preavviso dell’imminente registrazione e il decorso di almeno quindici giorni prima che i dati del primo ritardo siano resi accessibili ai partecipanti. Le modalità di ricezione sono definite dal partecipante secondo le indicazioni del Garante.
Da tali norme il Collegio trae il principio per cui l’effettività del preavviso presuppone non solo l’invio, ma la sua pervenienza a conoscenza del destinatario. L’informativa preventiva risponde all’esigenza di consentire al segnalando di rimediare tempestivamente alle irregolarità, attuando i canoni di correttezza e buona fede. Essendo il preavviso un atto recettizio, l’onere probatorio grava sull’intermediario, secondo il riparto fissato dall’art. 2697 cod. civ. e richiamato dalla Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 8018/2021.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento consolidato dell’Arbitro, secondo cui la legittimità della segnalazione richiede la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali. Sul piano sostanziale, la documentazione contabile evidenzia ritardi reiterati dal luglio 2019 al dicembre 2022, insoluti non regolarizzati e ingente esposizione debitoria.
Sul piano formale, l’intermediario ha prodotto otto lettere di preavviso anteriori alla prima segnalazione visibile. Quanto ai sistemi di spedizione diversi dalla posta raccomandata — che non certificano la formale ricezione — il Collegio aderisce all’indirizzo che ritiene raggiunta in via presuntiva la prova della ricezione in presenza di almeno due elementi tra coincidenza delle date, corrispondenza del numero di contratto e compatibilità della data di recapito con quella di emissione (ABF Coll. Bari, Dec. nn. 3742/2023 e 2578/2023; Coll. Roma, Dec. n. 7145/2022).
Nel caso concreto, per il preavviso più risalente, il Collegio riscontra la coincidenza del numero progressivo busta, del codice modulo, della data del vettore con quella del preavviso e del numero di contratto, oltre all’attestazione di consegna. Tali elementi concordanti consentono di desumere razionalmente, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., la consapevolezza della morosità e delle conseguenze segnaletiche. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1334 c.c. – Efficacia degli atti unilaterali
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 125 TUB – Banche dati