Assegno circolare contraffatto: diligenza dell’accorto banchiere e concorso di colpa del venditore (ABF Collegio di Roma n. 408 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La diligenza dell’intermediario che negozia un assegno circolare va valutata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. e commisurata a quella dell’accorto banchiere, comprensiva di un esame del titolo a vista non superficiale. L’intermediario è onerato di provare la non rilevabilità ictu oculi della falsificazione. Ove la contraffazione sia riconoscibile, sussiste la sua responsabilità per avere accettato e accreditato un titolo falso. Il danno è tuttavia ridotto ai sensi dell’art. 1227 c.c. per il concorso di colpa del venditore che abbia consegnato il bene prima dell’incasso definitivo. Non sussiste invece responsabilità dell’intermediario apparente emittente in assenza di prova dell’inerzia nella gestione delle proprie linee telefoniche.

Il Fatto

Il ricorrente pubblica on line l’annuncio di vendita di un orologio di pregio a 7.000,00 euro. Un sedicente acquirente propone lo scambio con consegna presso una filiale dell’intermediario A, dove è radicato il conto del venditore, e pagamento mediante assegno circolare di 6.500,00 euro emesso dall’intermediario B.

Recatisi insieme allo sportello per la verifica del titolo, la dipendente dell’intermediario A non rileva irregolarità e contatta telefonicamente la filiale emittente con un numero reperito su internet. Ricevuta conferma, l’assegno è depositato e l’orologio consegnato. Due giorni dopo il ricorrente apprende che il titolo è falso. Chiede quindi l’accertamento della responsabilità di entrambi gli intermediari e il risarcimento di 6.500,00 euro oltre spese.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali: la diligenza nel controllo della genuinità dell’assegno si misura sull’accorto banchiere e comprende l’esame visivo e tattile del titolo. L’intermediario deve provare che la falsificazione non era percepibile ictu oculi.

Dall’esame della copia dell’assegno emergono incongruenze evidenti. La filiale emittente indicata sul titolo è inesistente. Rispetto agli standard della Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016 compaiono linee in calce allo spazio del beneficiario, assenti nel fac-simile. Le diciture riportate sono “decine di migliaia” e “migliaia” anziché “centinaia di migliaia” e “decine di migliaia”. Il QR code, che l’intermediario assume di avere letto, non appare centrato.

La falsità non poteva dunque sfuggire a un attento esame dell’incaricato della banca A. Il Collegio ravvisa una grave responsabilità dell’intermediario negoziatore per violazione degli obblighi dell’art. 1176, comma 2, c.c.

Rileva però il concorso di colpa del ricorrente ex art. 1227 c.c.: il personale di filiale aveva rappresentato la rischiosità dell’operazione suggerendo il bonifico urgente, e il venditore ha comunque consegnato il bene senza attendere l’incasso definitivo. Il Collegio esclude inoltre che sia provata la conferma della bene emissione, circostanza contestata dalla convenuta. La denuncia depositata è valutata come elemento idoneo a provare l’avvenuta consegna dell’orologio al truffatore.

Quanto all’intermediario B, il Collegio non ravvisa gli indici di responsabilità individuati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 10978/2020. La responsabilità dell’emittente apparente per difetto organizzativo nel controllo delle linee telefoniche abusivamente intercettate sussiste solo in caso di inerzia o eccessivo ritardo nel contrastare l’intromissione, che deve essere oggetto di rigorosa prova. Il ricorso è quindi accolto nei soli confronti dell’intermediario A, con condanna al pagamento di 3.250,00 euro in via equitativa e 300,00 euro per spese di assistenza professionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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