Colpa della banca negoziatrice insufficiente senza prova del danno da vendita (ABF Collegio di Bari n. 535 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di negoziazione di un assegno circolare contraffatto, la diligenza professionale della banca va valutata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod. civ. e commisurata a quella qualificata dell’accorto banchiere; la responsabilità dell’intermediario sussiste quando le anomalie del titolo sono rilevabili ictu oculi con un esame non superficiale. Davanti a indizi di irregolarità, il negoziatore deve porre in essere le cautele idonee a ridurre il rischio di frode e non limitarsi alla mera richiesta telefonica all’emittente. La richiesta di bene emissione non costituisce però un obbligo per la banca negoziatrice. Il riconoscimento del controvalore presuppone comunque la prova, a carico del ricorrente, dell’avvenuta consegna del bene e del pregiudizio subito.
Il Fatto
La società ricorrente riferisce di aver ricevuto, in vista della vendita di un’autovettura per € 58.000,00, un assegno circolare presentato dall’acquirente. Prima di concludere l’operazione, il rappresentante legale inviava la foto del titolo a una dipendente della banca resistente, sua referente, chiedendo conferma dell’esistenza della provvista. Ricevute rassicurazioni, delegava il fratello a depositare l’assegno allo sportello, alla presenza della cassiera, e solo dopo procedeva al passaggio di proprietà e alla consegna dell’auto.
Il 22.04.2025 la società veniva avvisata che l’assegno era falso e che la somma precedentemente accreditata era stata stornata. Chiedeva quindi il rimborso del controvalore e, in via subordinata, il risarcimento del danno, contestando la condotta gravemente colposa della banca. La resistente negava di aver fornito alcuna rassicurazione, sosteneva di aver rappresentato i rischi dell’operazione e di aver invitato la cliente a utilizzare bonifici istantanei, eccependo altresì che l’autovettura era rimasta di proprietà della società.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto i fatti pacifici: il contatto del 17.04.2025 sul numero privato della dipendente, la trasmissione della foto del titolo, la negoziazione nello stesso giorno, l’accredito iniziale e il successivo storno per falsità. Richiamando la propria giurisprudenza (Collegio di Bari n. 16716/17; Collegio di Milano n. 521/17; Collegio di Bari n. 13513/2023), ribadisce che la diligenza del banchiere comprende un esame del titolo a vista, ma non superficiale, e che la responsabilità può essere dichiarata soltanto se le alterazioni erano rilevabili ictu oculi.
Sul punto il Collegio compie un accertamento concreto. Confrontando il prototipo di assegno circolare delle Circolari ABI Serie tecnica n. 21/2014 e n. 5/2016 con il titolo negoziato, individua almeno tre anomalie agevolmente percepibili: la mancata centratura del data matrix; la presenza di due linee in calce allo spazio riservato all’importo in lettere e al beneficiario; la dicitura errata sopra la codeline. A ciò si aggiunge che la banca emittente non risultava presente negli albi. Da qui la conclusione che l’intermediario negoziatore ha tenuto una condotta censurabile, aggravata dal fatto che la dipendente si era limitata a una mera richiesta telefonica all’emittente, secondo il principio affermato dal Collegio di Coordinamento n. 7283/18.
Il Collegio esamina poi la questione del bene emissione, constatando la non concorde rappresentazione delle parti e l’assenza di prova, anche indiziaria, del suo rilascio. Ricorda che la richiesta non costituisce un obbligo per il negoziatore, che può legittimamente negarla se il diniego è trasparente. Nella distinta di versamento era peraltro riportata l’avvertenza dell’accredito salvo buon fine, con data di disponibilità al 24.04.2025.
Nonostante la riscontrata illegittimità della condotta, il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per mancanza di prova del pregiudizio. La ricorrente non ha allegato elementi sull’effettiva alienazione del bene né documentazione sulla consegna dell’autovettura. La visura del PRA prodotta dalla banca e la schermata sull’asserita ricusazione del passaggio di proprietà non sono ritenute sufficienti. La consegna della merce, osserva il Collegio richiamando Collegio di Milano n. 56/2021 e n. 2504/2022, costituisce il prius logico e giuridico rispetto agli obblighi risarcitori. Il ricorso è quindi respinto.
Nota della Redazione
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