Mobilità pubblica e inquadramento del dipendente: irrilevante l’accettazione del verbale (Cons. Stato n. 6611 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni integra una cessione del contratto, con modificazione meramente soggettiva del rapporto: il dipendente trasferito conserva anzianità, qualifica, mansioni e trattamento economico maturati presso l’amministrazione di provenienza. L’anzianità e la professionalità acquisite costituiscono oggetto di un diritto indisponibile e irrinunciabile, presidiato dagli artt. 2103 e 2113 cod. civ. e dall’art. 36 Cost. La sottoscrizione del verbale di immissione in servizio non configura acquiescenza all’inquadramento deteriore, tanto meno se la tabella dei livelli retributivi non è stata pubblicata né esibita al lavoratore. L’amministrazione che assume per mobilità è tenuta a parametrare il primo inquadramento al grado di professionalità e all’anzianità effettivamente posseduti.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico proveniente da un ente di ricerca, partecipa al bando di mobilità volontaria indetto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il passaggio di personale da altre amministrazioni, con posti riservati a soggetti di comprovata esperienza in materia di contratti pubblici e in materia informatica. Vincitore della selezione, viene immesso nella carriera operativa con attribuzione del livello retributivo 1, il più basso dei sessanta livelli interni.
Impugna l’inquadramento davanti al TAR Lazio, che rigetta il ricorso sull’assunto dell’avvenuta accettazione senza riserve della procedura e del verbale di immissione in servizio, della non sovrapponibilità del precedente giurisprudenziale invocato e della sufficienza della valorizzazione dell’esperienza in sede concorsuale mediante punteggi aggiuntivi. Propone appello, deducendo la violazione della disciplina regolamentare sull’inquadramento, l’erroneità della declaratoria di acquiescenza e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria della normativa richiamata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza, riproposta dall’amministrazione appellata. Richiamando un risalente indirizzo (Cons. Stato, sez. V, n. 354 del 1998), si afferma che mansioni e correlativo trattamento economico trovano il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non in libere determinazioni dei funzionari. Il diritto alla qualifica corrispondente al lavoro svolto e alla retribuzione proporzionata discende dall’art. 36 Cost. ed è indisponibile e irrinunciabile (Cass. civ., sez. lav., n. 672 del 1987; n. 3297 del 1987).
Muovendo da Cass. civ., sez. lav., n. 19777 del 2016, la Corte esclude che l’assenso al passaggio comporti consenso preventivo e incondizionato all’inquadramento attribuito: il contratto individuale non può valere come atto di rinuncia o transazione se non nei limiti dell’art. 2113 cod. civ. Nel caso concreto manca peraltro qualsiasi manifestazione di assenso, esplicita o implicita, poiché la tabella di inquadramento con i relativi livelli retributivi non risultava pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” né era stata esibita al momento della sottoscrizione del verbale: difetta dunque un consenso informato.
Nel merito, il Collegio ricostruisce l’orientamento consolidato sulla mobilità pubblica come cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., richiamando Cass. Sez. Un. n. 26420 del 2006, Cass. civ., sez. lav., n. 23884 del 2022, n. 20696 del 2024 e n. 20953 del 2024: il rapporto conserva il proprio contenuto essenziale, con diritto alla conservazione di anzianità, qualifica e trattamento economico. La ratio risiede nell’esigenza di non disincentivare la redistribuzione del personale tra amministrazioni.
Tale indirizzo è recepito anche dalla Sezione (sentenze n. 3289 del 2024 e n. 7725 del 2022), che ha imposto di valorizzare il ruolo e la professionalità maturati presso le amministrazioni di provenienza. Il regolamento dell’Autorità, all’art. 3, ancora l’inquadramento al grado di professionalità e, all’art. 6, disciplina la mobilità senza richiamare il livello retributivo 1, previsto dall’art. 32 per il solo accesso per concorso. La comparazione tra le due modalità di accesso è irragionevole, perché il candidato per mobilità è già formato. La valorizzazione dei soli punteggi concorsuali è insufficiente, distinguendosi la fase genetica da quella funzionale del rapporto.
Da qui l’accoglimento dell’appello, l’annullamento del provvedimento di inquadramento e del bando nella parte corrispondente, la declaratoria del diritto al corretto inquadramento e la condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera, alla rideterminazione del trattamento e al pagamento delle differenze retributive e contributive, con interessi e rivalutazione. Le questioni di costituzionalità ed eurounitarie restano assorbite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1406 c.c. – Nozione
- Art. 2103 c.c. – Prestazione del lavoro
- Art. 2113 c.c. – Rinunzie e transazioni