L’interdittiva antimafia e il contraddittorio solo eventuale nel giudizio di permeabilità mafiosa (Cons. Stato n. 7200 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento finalizzato all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, nel testo dell’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 applicabile ratione temporis, il contraddittorio procedimentale è solo eventuale e facoltativo. L’Autorità prefettizia non è tenuta ad attivare l’audizione personale della ditta prevenuta, salvo che non ricorrano particolari esigenze di celerità o di tutela di informazioni confidenziali. La novella del 2021 ha introdotto un obbligo di interlocuzione preventiva, ma opera solo per il futuro. Ai fini del giudizio di permeabilità mafiosa, il compendio indiziario assume pregnanza sintomatica quando si fonda su precedenti penali, legami familiari e cointeressenze economiche attuali, anche a prescindere dall’esito dei procedimenti penali.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa attiva nel settore della gestione di esercizi commerciali ha impugnato davanti al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, il provvedimento con cui la Prefettura di Brindisi ha disposto l’interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 89-bis d.lgs. n. 159/2011. L’Amministrazione aveva ravvisato tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.

In primo grado il ricorrente ha lamentato l’omissione delle garanzie partecipative e il difetto istruttorio e motivazionale, contestando la consistenza degli elementi posti a base del giudizio di permeabilità. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che la disciplina ratione temporis non prevedesse ancora l’interlocuzione necessaria e che il quadro indiziario fosse congruo. Il titolare ha proposto appello, riproponendo i nuclei censori disattesi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame su entrambi i fronti. Sul primo motivo, relativo alle garanzie partecipative, il Collegio osserva che l’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, nel testo vigente ratione temporis, si limitava a facoltizzare il Prefetto a disporre un’audizione personale, configurando un’interlocuzione meramente eventuale. La giurisprudenza amministrativa era salda nel ritenere che l’informazione antimafia non esigesse l’osservanza necessaria del contraddittorio procedimentale.

La Corte individua la ratio legis di tale ridimensionamento nell’esigenza di bilanciare interessi antagonisti di pari rango, dettati dalla necessità di arginare il fenomeno mafioso, la cui insidiosità rischia di vanificare il lavoro degli organi inquirenti. Solo con la novella introdotta dall’art. 48 d.l. n. 152/2021, convertito dalla l. n. 233/2021, il legislatore ha tracciato un nuovo punto di equilibrio, prevedendo l’obbligo di tempestiva comunicazione degli elementi sintomatici, salvo particolari esigenze di celerità. La doglianza è dunque inconferente, perché riferita a una disciplina non ancora applicabile.

Quanto al secondo motivo, il Collegio valorizza la pregnanza sintomatica del compendio indiziario. I precedenti penali del prevenuto — emissione di assegno senza autorizzazione, lesioni, oltraggio, furto e bancarotta fraudolenta — e il coinvolgimento in un procedimento per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sorreggono il giudizio prefettizio. Il successivo proscioglimento, pronunciato con formula dubitativa ex art. 530, secondo comma, c.p.p., non elide la rilevanza dei provvedimenti cautelari e del rinvio a giudizio ex art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011.

La Corte esamina poi i legami familiari e le cointeressenze economiche: la titolarità di quote in una società amministrata da un soggetto controindicato, le pregresse interdittive a carico di quest’ultimo, il rapporto di lavoro dipendente e l’uso delle stesse particelle catastali attestano rapporti attuali tra l’appellante e ambienti mafiosi. Tali elementi, uniti alla caratura criminale dei soggetti coinvolti, rendono la valutazione prefettizia immune dal difetto istruttorio e corroborata dal quadro indiziario.

Le confutazioni difensive — provvedimenti favorevoli della magistratura di sorveglianza, incensuratezza rispetto ai reati-spia — non depotenziano la valenza indiziante delle cointeressenze. L’appello è pertanto infondato, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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