Notifica del ricorso inesistente se il procedimento non si conclude: nessuna sanatoria (Cons. Stato n. 9080 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto introduttivo del processo amministrativo è giuridicamente inesistente, e non semplicemente nulla, quando difetta degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come notificazione, cioè dell’attività di trasmissione da parte di un soggetto qualificato o del raggiungimento di uno degli esiti positivi della consegna. In tal caso la rinnovazione della notificazione ex art. 44, comma 4, cod. proc. amm. non è ammessa, perché la norma si riferisce espressamente ai soli casi in cui la notificazione sia nulla. La radicale inesistenza della notificazione, per mancato completamento del relativo procedimento, è situazione diversa dalla nullità, poiché solo in quest’ultima ipotesi il notificante può vantare un affidamento giuridicamente rilevante sulla corretta instaurazione del rapporto processuale. Resta fermo che la notificazione meramente tentata e non compiuta non integra la fattispecie legale minima richiesta dall’art. 41 cod. proc. amm., con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Lazio il decreto recante la graduatoria di un concorso interno per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, deducendo vizi di composizione della commissione e di valutazione dei titoli. Il giudizio di primo grado non raggiungeva la decisione di merito: il TAR rilevava, in sede di rilievo officioso ex art. 73 cod. proc. amm., che la notificazione del ricorso all’unico controinteressato individuato, eseguita a mezzo posta, non si era perfezionata per irreperibilità del destinatario, e che neppure la successiva notificazione della domanda cautelare collegiale era andata a buon fine.

Con la sentenza appellata il TAR dichiarava quindi inammissibile il ricorso per omessa notificazione ad almeno un controinteressato, qualificando il vizio come inesistenza e non come nullità, e negava la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., istituto di stretta interpretazione. I ricorrenti proponevano appello, sostenendo la natura meramente nulla della notificazione e l’applicabilità della sanatoria; la Sezione respingeva l’istanza cautelare e rinviava al merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rinvio integrale dell’art. 39, comma 2, cod. proc. amm. alla disciplina delle notificazioni del codice di procedura civile e, in particolare, all’art. 160 cod. proc. civ.. Su questa base richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’attività di notificazione si scompone in una fase di trasmissione, affidata a un soggetto qualificato, e in una fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento. Solo la presenza di entrambi gli elementi rende l’atto riconoscibile come notificazione; ogni altra difformità dal modello legale ricade nella nullità.

Richiamando Cass. civ., sez. un., n. 14916 del 2016, confermata da Cass. civ., sez. un., n. 13394 del 2022, la Sezione ribadisce che la notificazione è omessa quando l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente. Nel caso concreto la ricevuta di ritorno riportava la sola annotazione di irreperibilità del destinatario, con casella sbarrata, senza indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale, senza riferimento alle formalità degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., senza avviso di deposito e senza raccomandata informativa. L’agente postale, in sostanza, ha attivato il procedimento senza concluderlo: la notificazione è stata meramente tentata.

Da qui la conseguenza processuale. L’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2021, disciplina la sola rinnovazione della notificazione nulla. Il confronto con l’art. 93, comma 2, cod. proc. amm., che eccezionalmente consente il completamento della notificazione dell’impugnazione dall’esito negativo, conferma la tassatività della previsione. La soluzione non collide con l’art. 6 CEDU: l’affidamento meritevole di tutela presuppone una notificazione perfetta, ancorché invalida.

Né vale la comunicazione con cui il Presidente del TAR, su istanza di parte, aveva cancellato la causa dal ruolo fissando nuova udienza. Si tratta di una mera nota di cortesia, priva di motivazione e di forma di provvedimento giudiziale: non equivale a rimessione in termini ex art. 37 cod. proc. amm.. La rinotifica eseguita nel settembre 2023, a cinque anni dall’instaurazione del giudizio, è dunque tardiva rispetto al termine decadenziale dell’art. 41 cod. proc. amm.. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della natura in rito della pronuncia e della condizione soggettiva degli appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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