Cass. civ. Sez. III n. 26961 del 16.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 26961/2026, depositata il 16/10/2026 (R.G. 535/2025). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

RESPONSABILITA’

CIRCOLAZIONE

STRADALE

6 CC ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 535/2025 R.G. proposto da: rappresentata e difesa dall’avvocato con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrentecontro persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato domiciliazione digitale lege; -controricorrenteavverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA n. 1342/2024, depositata il 31/10/2024 e notificata in pari data.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine da un sinistro stradale verificatosi il 3 maggio 2018 lungo la in territorio di alla guida della propria autovettura Toyota RAV4 e con a bordo il figlio quale terzo trasportato, assumeva di essere stata costretta manovra emergenza causa dell’improvvisa invasione della propria corsia di marcia da parte di un veicolo proveniente dal senso opposto, descritto come un’autovettura di colore scuro, presumibilmente BMW, rimasto non identificato. Secondo la prospettazione della nel tentativo di evitare l’impatto frontale con tale veicolo, ella perdeva il controllo del mezzo, che andava in rotazione e successivamente urtava altre due autovetture sopraggiungenti, la Ford Galaxy condotta da e la Hyundai condotta da La controversia veniva introdotta nell’ambito del procedimento n. 1298/2019 R.G. avviato dinanzi al Tribunale di Chieti da nei confronti della e della s.p.a., compagnia assicuratrice della medesima. Costituendosi in giudizio, la contestava la domanda e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, deducendo che il sinistro fosse stato determinato dal comportamento del veicolo non identificato e chiedendo la chiamata in causa di S.p.A., quale impresa designata. Autorizzata la chiamata, la società assicuratrice si costituiva contestando pretesa nell’an quantum.

Successivamente, a seguito della transazione intervenuta tra il s.p.a., veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere nella causa principale, previa separazione della domanda proposta dalla nei confronti di iscritta autonomamente al n. 1269/2020 R.G. del Tribunale di Chieti.

La causa così separata veniva istruita mediante prove testimoniali e C.T.U. medico-legale. All’esito, il Tribunale riteneva inutilizzabile la deposizione di trasportato dalla trasportata dal e di in quanto affetti da incapacità testimoniale ai sensi dell’art. 246 c.p.c., avendo tutti riportato lesioni personali nell’incidente; reputava altresì prive di decisiva valenza le deposizioni dei coniugi che si trovava sulla stessa corsia di marcia del e del trasportata dal i quali avevano riferito della presenza sul luogo di un’autovettura scura che aveva effettuato una manovra di sorpasso invadendo l’altrui corsia, ma senza fornire elementi circa l’incidenza di tale condotta sulla dinamica del sinistro. Il giudice osservava inoltre che dalla relazione dei Carabinieri non emergevano riscontri materiali compatibili con la ricostruzione prospettata dalla e perveniva pertanto alla conclusione che non fosse stata adeguatamente provata la turbativa alla circolazione asseritamente cagionata dal veicolo ignoto. proponeva appello deducendo plurimi errori nella valutazione del materiale probatorio compiuta dal primo giudice e insistendo per il riconoscimento della responsabilità del veicolo non identificato. La società appellata resisteva chiedendo il rigetto del gravame.

Con la sentenza n. 1342/2024, depositata il 31/10/2024 e notificata in pari data, la Corte d’appello dell’Aquila rigettava l’impugnazione, affermando che, nelle azioni proposte nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, grava sul danneggiato l’onere di provare le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta colposa di un veicolo rimasto non identificato; riteneva che gli elementi istruttori acquisiti non consentissero di ritenere assolto tale onere; confermava l’inutilizzabilità della deposizione di coloro che avevano riportato lesioni personali nell’incidente, osservando che il principio espresso dal Tribunale, cioè che il diritto del testimone anche se prescritto o estinto per adempimento o rinuncia non gli preclude la facoltà di intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, lungolatenti o sopravvenuti non prevedibili al momento del pagamento, non era stato contestato dalla che solo con riferimento alla testimonianza del figlio aveva insistito affinché detto principio trovasse contemperamento con il principio di verità materiale; reputava inutilizzabili anche le testimonianze dei coniugi in quanto non idonee a dimostrare che il veicolo scuro avesse concretamente determinato la perdita di controllo dell’autovettura condotta dall’appellante; escludeva fondatezza delle inferenze presuntive prospettate dalla stessa e condannava la alle spese del grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito S.p.A.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. Hanno depositato memoria sia la ricorrente sia la controricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando che la Corte d’appello abbia reso una motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria, avendo, da un lato, affermato che non vi fosse prova del coinvolgimento di un veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro e, dall’altro, riconosciuto che le deposizioni dei coniugi avevano comprovato la presenza, sul luogo dell’incidente, di un’autovettura scura che li aveva sorpassati a forte velocità e che si era reimmessa nella corsia di sorpasso per il sopraggiungere di un camion nell’opposto senso di marcia. Sostiene che tale insanabile contrasto logico non consenta di ricostruire l’iter argomentativo seguito dal giudice d’appello e integri pertanto una violazione del minimo costituzionale di motivazione.

Il motivo è complessivamente infondato.

Innanzitutto, mette conto osservare che non sussiste l’ipotizzata contraddittorietà della motivazione, atteso che il giudice a quo non ha negato la presenza del veicolo descritto dai testimoni, ma ha reputato non raggiunta la prova del diverso e ulteriore fatto rappresentato dalla sua efficienza causale rispetto all’evento dannoso. La Corte territoriale ha affermato che, nelle azioni risarcitorie proposte nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, grava sul danneggiato l’onere di dimostrare non soltanto l’esistenza di un veicolo rimasto non identificato, ma altresì il suo concreto coinvolgimento causale nella produzione del sinistro; ha quindi ritenuto che gli elementi istruttori acquisiti non fossero idonei ad assolvere tale onere probatorio. Al contempo, ha dato atto che le deposizioni dei coniugi avevano consentito di accertare la presenza, nei pressi del luogo del sinistro, di un’autovettura di colore scuro che aveva effettuato una manovra di sorpasso, ma ha evidenziato che gli stessi testimoni non avevano fornito elementi idonei a dimostrare che tale veicolo avesse determinato una concreta turbativa della circolazione incidente sulla condotta di guida della ricorrente, non avendo assistito all’incidente, essendo arrivati subito dopo. Neppure può essere accolta la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la ricorrente non denuncia né che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte fuori dei casi consentiti dalla legge, né che abbia attribuito efficacia legale a elementi probatori soggetti al libero apprezzamento o, viceversa, disatteso il valore vincolante di prove legali, ma censura esclusivamente l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e le conclusioni trattene dalla Corte territoriale in ordine alla ricostruzione del fatto (v., ex multis, Cass., La ricorrente non coglie nel segno neppure là dove lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente escluso il ragionamento presuntivo desumibile dalle deposizioni dei coniugi e proceduto a una valutazione atomistica degli indizi anziché a una loro considerazione unitaria. Il giudice a quo non ha negato in diritto il ricorso alla prova presuntiva né ha affermato un principio incompatibile con gli artt. 2727 e 2729 c.c.; ha ritenuto che, nel caso concreto, gli elementi acquisiti non fossero sufficienti per inferire il fatto ignoto (la turbativa causale) dal fatto noto (la presenza del veicolo scuro). La presenza dell’auto nera, che era stata rilevata anche dai Carabinieri di Casalicondra, era stata, peraltro, ritenuta dagli stessi non tale da giustificare la perdita di controllo dell’auto da parte della mancando segni indicativi dell’urto che l’auto di quest’ultima avrebbe avuto sul Guard rail. E neppure la pec inviata dal suo legale per conto dell’appellante ai carabinieri di Guardiagrele, con cui li si invitava ad acquisire le foto delle telecamere né la denuncia della contro ignoti erano indici della veridicità della versione offerta.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che dai testimoni non potesse essere acquisito alcun ulteriore elemento chiarificatore in ordine alla dinamica del sinistro, in ragione del fatto che essi non avevano assistito direttamente all’incidente. Attinta da censura è la statuizione della Corte d’appello secondo cui, proprio perché estranei alla percezione diretta dell’evento, i predetti testimoni non avrebbero potuto fornire ulteriori indicazioni utili ai fini della ricostruzione dei fatti. La tesi della ricorrente è che tale affermazione si fondi su una mera congettura, priva di adeguata giustificazione logica e giuridica, poiché i medesimi testimoni avrebbero potuto essere interrogati su circostanze percepite immediatamente prima del sinistro, rilevanti ai fini della valutazione della condotta del veicolo rimasto non identificato e della sua eventuale incidenza causale sull’accaduto. Deduce pertanto che la motivazione si risolverebbe in un’affermazione apodittica, fondata su scienza privata e inidonea a rendere percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice d’appello.

Il motivo è infondato.

La doglianza non individua alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., né denuncia l’omessa assunzione di una prova ritualmente richiesta e illegittimamente negata, ma prospetta l’eventualità che dall’esame testimoniale sarebbero potuti emergere ulteriori elementi favorevoli alla ricostruzione sostenuta dall’attrice. In tal modo, tuttavia, la doglianza si fonda su una mera ipotesi ricostruttiva e non si confronta con la ragione effettiva della decisione, costituita dall’insufficienza materiale probatorio acquisito a dimostrare il nesso tra la condotta del veicolo non identificato e il sinistro.

Ne consegue che il motivo non evidenzia alcun errore di diritto, risolvendosi piuttosto nella prospettazione di una diversa e meramente eventuale valutazione delle risultanze istruttorie, estranea al sindacato di legittimità.

Né la ricorrente allega di avere formulato richieste istruttorie specifiche illegittimamente disattese dal giudice di merito.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che dalle deposizioni dei coniugi fosse possibile inferire, in via presuntiva, che il veicolo scuro rimasto non identificato avesse determinato una turbativa idonea a incidere sulla condotta di guida dell’attrice. Attinta da censura è la statuizione della Corte d’appello secondo cui gli elementi acquisiti non consentivano di collegare causalmente la presenza del veicolo ignoto alla perdita di controllo dell’autovettura condotta dalla La tesi della ricorrente è che il giudice d’appello abbia apoditticamente negato la praticabilità del ragionamento presuntivo senza esplicitarne le ragioni, abbia fatto ricorso a valutazioni fondate su scienza privata e abbia proceduto a una considerazione atomistica e frazionata degli elementi indiziari emersi dall’istruttoria, in luogo della loro valutazione complessiva e coordinata secondo il paradigma degli artt. 2727 e 2729 c.c.; da ciò sarebbe derivato il travisamento del materiale probatorio e l’erroneo rigetto della domanda per asserito difetto di prova.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, ovvero attribuisca efficacia legale a prove che ne sono prive o, viceversa, disattenda il valore vincolante di prove legali. Situazioni che nella specie non vengono neppure prospettate. E’ pacifico in aggiunta che l’erroneo apprezzamento della prova presuntiva può assumere rilievo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. solo quando il giudice di merito sia incorso in una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, ovvero quando, nel pervenire al giudizio di gravità, precisione e concordanza degli indizi, abbia violato il corretto metodo di valutazione dei concetti normativi richiamati dall’art. 2729 c.c. Non è invece configurabile un vizio di sussunzione per il solo fatto che il giudice abbia attribuito agli elementi indiziari un significato diverso da quello prospettato dalla parte o una forza dimostrativa differente (Cass. 18 aprile 2025, n. 10240; Cass. 29 luglio 2025, n. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha piuttosto ritenuto che dalle deposizioni dei coniugi potesse desumersi la presenza, in prossimità del luogo del sinistro, di un’autovettura scura che aveva effettuato una manovra di sorpasso, ma non anche, con il necessario grado di gravità, precisione e concordanza, che tale veicolo avesse concretamente determinato la perdita di controllo dell’autovettura condotta dalla La censura, pertanto, non denuncia l’adozione di un criterio inferenziale giuridicamente erroneo, ma mira a sostituire alla valutazione degli indizi compiuta dal giudice del merito una diversa ricostruzione del fatto, fondata sulla maggiore persuasività dell’inferenza prospettata dalla ricorrente. Così formulata, essa si colloca al di fuori del perimetro del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., risolvendosi in una richiesta di rinnovato apprezzamento del materiale istruttorio.

Né la ricorrente individua quale sarebbe la regola inferenziale errata applicata dalla Corte d’appello; assume, piuttosto, che dalla presenza del veicolo scuro dovesse necessariamente inferirsi la sua efficienza causale nella produzione del sinistro, trasformando un possibile argomento presuntivo in un esito inferenziale obbligato. È proprio tale automatismo che la sentenza impugnata ha escluso, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la ricostruzione del sinistro prospettata dall’attrice, secondo cui la perdita di controllo del veicolo sarebbe stata determinata dalla manovra del mezzo rimasto non identificato. Attinta da censura è la statuizione della Corte d’appello che, confermando la decisione di primo grado, ha reputato inutilizzabile la deposizione del terzo trasportato incapacità testimoniale ai sensi dell’art. 246 c.p.c. e ha conseguentemente escluso che fosse stata raggiunta la prova della dinamica dedotta. La tesi della ricorrente è che il giudice d’appello abbia erroneamente negato rilevanza alla deposizione del trasportato sulla base di un automatismo interpretativo fondato su un interesse soltanto astratto e ipotetico, senza procedere a una valutazione concreta della posizione del teste e senza adeguatamente contemperare tale disciplina l’esigenza accertamento della verità materiale; sostiene inoltre che, ove tale testimonianza fosse stata esaminata unitamente agli ulteriori elementi istruttori acquisiti, la domanda non avrebbe potuto essere rigettata per difetto di prova.

Il motivo è infondato.

La censura non denuncia, in realtà, una non corretta applicazione dell’art. 246 c.p.c. alla fattispecie concreta né individua elementi specifici idonei ad escludere la sussistenza, in capo al dell’interesse rilevante ai fini della disposizione richiamata. La ricorrente si limita piuttosto a contestare l’orientamento interpretativo applicato dalla Corte territoriale e a prospettarne una rimeditazione in ragione della decisività della prova testimoniale e del principio della ricerca della verità materiale, senza, invero, confrontarsi con la ratio dell’orientamento consolidato richiamato dalla sentenza impugnata, secondo il quale l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare deve essere apprezzato con riguardo alla posizione giuridica che forma oggetto del giudizio e indipendentemente dalle vicende che ne condizionano il successivo concreto esercizio. Come affermato da questa Corte, «la configurabilità in capo ad un soggetto di quell’interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev’essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell’interesse»; sicché l’eventuale prescrizione del diritto o la sua estinzione per adempimento o rinuncia non escludono l’operatività della causa di incapacità prevista dall’art. 246 c.p.c.

In applicazione di tale principio, è stato ribadito che «la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone» e che tale interesse permane anche quando il diritto risarcitorio sia stato già soddisfatto, poiché il danneggiato «potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all’adempimento prevedibili momento pagamento» (Cass. 17 luglio 2019, n. 17726).

La medesima pronuncia ha inoltre escluso che la particolare posizione del terzo trasportato possa condurre a conclusioni differenti, osservando che anche il trasportato danneggiato conserva un interesse giuridicamente qualificato all’accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, sicché la disciplina dettata dall’art. 141 cod. ass. non è idonea ad elidere, di per sé, la causa di incapacità prevista dall’art. 246 c.p.c. Né la conclusione raggiunta può essere superata mediante il richiamo al principio della ricerca della verità materiale, sul quale la ricorrente fonda la richiesta di contemperamento con la disciplina dell’art. 246 c.p.c. Va premesso che il principio dell’accertamento dei fatti secondo verità non è estraneo al sistema processuale civile. Tuttavia, la pronuncia invocata dalla ricorrente non gli attribuisce il valore di clausola generale capace di derogare alle regole legali di ammissibilità della prova. Cass., Sez. Un., 4 maggio 2017, n. 10790 ha affrontato la diversa questione della nozione di prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, identificandola nella prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla decisione impugnata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure dimostrando ciò che era rimasto non provato o insufficientemente provato. tale specifico contesto Sezioni Unite hanno ricondotto l’indispensabilità all’idoneità del mezzo istruttorio a fornire «un contributo decisivo all’accertamento della verità», muovendo, però, dalla premessa che, «per poter essere acquisite, le prove devono essere (oltre che ammissibili) rilevanti». La valorizzazione dell’accertamento della verità opera, dunque, all’interno della fattispecie processuale disciplinata dalla legge e concorre a definire il requisito normativo dell’indispensabilità della prova nuova; non consente, invece, di acquisire o utilizzare una prova colpita da una distinta causa legale di inammissibilità.

La medesima pronuncia osserva che la nozione di prova indispensabile conserva rilievo anche nel processo del lavoro, in forza dell’art. 437, secondo comma, c.p.c. Anche in tale ambito, tuttavia, l’ampliamento dei poteri istruttori trova specifico fondamento nelle disposizioni che regolano quel rito e non autorizza a configurare un principio generale suscettibile di neutralizzare il divieto stabilito dall’art. 246 c.p.c.

Il richiamo a Cass., Sez. Un., n. 10790/2017 non è quindi pertinente: quella decisione ammette il superamento di una preclusione istruttoria nei limiti e in presenza dei presupposti stabiliti dalla norma processuale applicabile, mentre la ricorrente pretende di desumerne la possibilità di disapplicare una causa legale di incapacità testimoniale in ragione della sola decisività della deposizione. La tesi sovrappone piani distinti, poiché l’indispensabilità del mezzo non ne implica l’ammissibilità e non vale a rimuovere il divieto derivante dall’art. 246 c.p.c.

Né una diversa conclusione può essere desunta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Questa ha chiarito che l’art. 6 CEDU non disciplina in quanto tale l’ammissibilità delle prove, materia rimessa in via primaria agli ordinamenti nazionali, e che il compito della Corte di Strasburgo non consiste nello stabilire se una determinata prova dovesse essere ammessa secondo il diritto interno, ma nel verificare se il procedimento, considerato nel suo complesso, sia stato equo (v. Corte EDU, 12 luglio 1988, Schenk c. Svizzera). Da tale principio non può ricavarsi un diritto incondizionato all’acquisizione o all’utilizzazione di qualsiasi mezzo istruttorio ritenuto decisivo dalla parte, né, tanto meno, una potestà del giudice nazionale di disapplicare una causa legale di incapacità testimoniale.

Deve, pertanto, ribadirsi che il principio della ricerca della verità materiale opera all’interno del sistema processuale e nei limiti da esso fissati, ma non consente di superare una causa legale di incapacità testimoniale. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha escluso che il richiamo a tale principio potesse incidere sull’operatività del divieto di cui all’art. 246 c.p.c., applicato in conformità all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone» e può conservare tale interesse anche dopo l’estinzione della propria pretesa risarcitoria, potendo «far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all’adempimento e non prevedibili al momento del pagamento (Cass. 17 luglio 2019, n. 17726; Cass. 29 aprile 2022, n. 13501; v. anche Cass. 29 settembre 2015, n. 19258 e Cass. 28 settembre 2012, n. 16541).

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando la statuizione sulle spese di lite. Attinta da censura è l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la liquidazione delle spese del grado doveva essere effettuata assumendo come indeterminabile il valore della controversia. La tesi della ricorrente è che la sentenza impugnata sia incorsa in un errore di percezione del contenuto degli atti processuali, poiché nell’atto citazione appello stata espressamente indicata una dichiarazione di valore compresa nello scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00; ne sarebbe derivata un’erronea applicazione dei parametri di liquidazione e, quindi, una non corretta determinazione delle spese processuali.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, non trascrive né localizza la domanda risarcitoria proposta nel giudizio di merito, non indica l’importo concretamente richiesto né fornisce a questa Corte gli elementi necessari per verificare se il valore della controversia dovesse essere individuato in misura determinata e quale fosse il corretto scaglione applicabile. In particolare, la doglianza si fonda sul contenuto della dichiarazione di valore inserita nell’atto di appello, senza tuttavia riportare il contenuto della domanda cui tale dichiarazione si riferiva e senza illustrare in quale misura il petitum sostanziale dedotto in giudizio imponesse una diversa liquidazione delle spese.

Va al riguardo osservato che la dichiarazione resa dal difensore ai fini del contributo unificato non assume, di per sé, efficacia vincolante ai fini dell’individuazione valore della controversia rilevante liquidazione delle spese processuali, trattandosi di indicazione preordinata ad una distinta finalità e destinata al controllo dell’ufficio competente. Questa Corte ha recentemente ribadito che «la dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda» e che il valore della causa va invece individuato alla luce dell’effettivo oggetto della pretesa azionata e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del principio del decisum (Cass., 17 La ricorrente non denuncia, però, una violazione di tali criteri, né pone questa Corte in condizione di verificare quale fosse il valore della domanda concretamente proposta e quale scaglione avrebbe dovuto trovare applicazione; si limita piuttosto a contrapporre alla qualificazione operata dalla Corte territoriale la diversa indicazione contenuta nella dichiarazione di valore inserita nell’atto di appello.

6. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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