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Mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. nel rito cartolare Cartabia: non è causa di nullità (Cass. pen. n. 19383 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello disciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia), non è previsto alcun obbligo di comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni scritte del Procuratore generale alle altre parti. Le richieste della parte pubblica sono a disposizione delle parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito costituiscono adempimenti di mera cortesia. Ne consegue che la mancata trasmissione non integra la nullità prevista dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. In tema di circostanze attenuanti generiche, la motivazione che ne esclude la concessione è adeguata laddove dia conto della valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., non essendo la meritevolezza del beneficio mai presunta.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 13 dicembre 2024, aveva condannato un uomo alla pena di un anno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con sospensione della patente, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, per aver guidato in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 2,91 g/l), con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 27 novembre 2025, aveva confermato la pronuncia di primo grado.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la nullità del provvedimento per la mancata trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, depositate in vista dell’udienza camerale, e la carenza motivazionale in ordine alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che la fattispecie, con riferimento alla presentazione delle conclusioni scritte e all’instaurazione del giudizio d’appello, rientra nell’ambito di applicazione della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia. L’art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 ha, infatti, introdotto l’art. 598-bis cod. proc. pen., che prevede la presentazione delle richieste del procuratore generale fino a quindici giorni prima dell’udienza e la facoltà delle parti di presentare motivi nuovi, memorie e memorie di replica.

La Corte ha evidenziato che la previsione della comunicazione “immediata” delle conclusioni della parte pubblica, riconducibile alla disciplina emergenziale di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, deve considerarsi non più applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal 1° luglio 2024. Nel caso di specie, l’appello era stato proposto il 4 aprile 2025, successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

Il nuovo assetto normativo, secondo la Corte, è caratterizzato da un silenzio consapevolmente serbato dal legislatore: le richieste della parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera “cortesia”. La mancata trasmissione non determina, pertanto, l’impossibilità per il difensore di replicare e non integra la nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente sulla base di un precedente riferito alla disciplina “pandemica”.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione con cui il giudice d’appello aveva escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della proclività del soggetto alla commissione di reati e della pericolosità sociale dimostrata dalla guida in stato di notevole ebbrezza. La Corte ha ricordato che l’obbligo di analitica motivazione in materia qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concedere le attenuanti e non anche la decisione opposta, per la quale è sufficiente dare conto della valutazione dei criteri ex art. 133 cod. pen.

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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