La prescrizione del contributo di costruzione decorre dal titolo edilizio per gli oneri e dalla fine lavori per il costo di costruzione (TAR Puglia n. 211 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione si compone degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, con regimi di esigibilità differenti. Il diritto di credito per gli oneri di urbanizzazione, versati all’atto del rilascio del permesso di costruire, diventa esigibile dal momento in cui si forma il titolo edilizio; il credito per il costo di costruzione, corrisposto in corso d’opera entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori, è esigibile dalla comunicazione di fine lavori al comune. Il termine di prescrizione decennale decorre pertanto, per ciascuna voce, dal diverso momento in cui il diritto può essere esercitato, ai sensi dell’art. 2935 c.c. Una variazione sostanziale del titolo edilizio, che incida sulle superfici, comporta lo spostamento del dies a quo anche per gli oneri di urbanizzazione, dal rilascio del permesso originario alla data della SCIA in variante che modifica il calcolo del contributo. L’atto di rettifica del contributo, fondato sull’errore di calcolo dell’indice ISTAT, non lede l’affidamento del contribuente laddove si limiti a riportare l’importo a quanto effettivamente dovuto.
Il Fatto
Una società edile impugnava l’atto di rettifica dei contributi di costruzione emesso dal Comune a distanza di circa undici anni dal rilascio del permesso di costruire. Il Comune aveva rilevato un errore di calcolo dell’indice di variazione ISTAT nella determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, rideterminando il contributo in misura superiore e richiedendo la differenza. La società deduceva, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del credito, la violazione del legittimo affidamento e la carenza di istruttoria e motivazione dell’atto di rettifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che il contributo di costruzione si compone di due voci con regimi diversi: gli oneri di urbanizzazione sono versati all’atto del rilascio del permesso di costruire, mentre il costo di costruzione è corrisposto entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori. Da questa disciplina discende che il termine di prescrizione decennale decorre, per gli oneri, dal momento del rilascio del titolo edilizio e, per il costo di costruzione, dalla comunicazione di fine lavori. Nel caso di specie, la comunicazione di fine lavori risultava presentata nel 2011 e, pertanto, il credito per il costo di costruzione non era prescritto alla data della richiesta di pagamento del 2020.
Quanto agli oneri di urbanizzazione, il Collegio valorizza la circostanza che la società aveva presentato una SCIA in variante nel 2011, comportante una variazione sostanziale del permesso di costruire con modifica delle superfici. Tale variazione incide anche sulla quantificazione degli oneri, con la conseguenza che il dies a quo del termine prescrizionale va fissato alla data della SCIA in variante e non a quella del titolo originario: anche sotto tale profilo, il credito non era prescritto. A sostegno, il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 11022/2023.
Il Tribunale esclude altresì la violazione del principio di legittimo affidamento: l’Amministrazione, rettificando l’errore di calcolo, ha correttamente riportato il contributo all’importo effettivamente dovuto, senza alcuna discrezionalità. Quanto alla censura sull’arco temporale di rideterminazione dell’indice ISTAT, il Collegio chiarisce che l’adeguamento riferito al periodo 2003-2005 opera per il futuro, applicandosi ai permessi rilasciati successivamente e non a quelli del medesimo periodo, trattandosi di aggiornamento legato all’incremento del costo della vita.
Infine, la censura sulla carenza istruttoria è respinta: l’atto di rettifica era supportato dal conteggio di un tecnico incaricato e la società non aveva contestato specificamente i calcoli né aveva richiesto l’accesso agli atti istruttori. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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