Risarcimento per mancata previdenza complementare del comparto sicurezza: obbligo di mezzi e non di risultato (TAR Puglia n. 715 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’eventuale obbligo delle Amministrazioni pubbliche di attivare le procedure per l’istituzione di forme pensionistiche complementari per il personale del comparto sicurezza e difesa, di cui all’art. 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, non costituisce un’obbligazione di risultato, ma si sostanzia in un’obbligazione di mezzi a carattere collettivo, il cui adempimento non può prescindere dal concorde concorso delle rappresentanze sindacali e di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, ivi incluso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ne consegue che non è configurabile la colpa grave della P.A. in relazione alla mancata attivazione di tali forme, né è risarcibile un danno che si presenti come meramente ipotetico, congetturale e privo di prova, atteso che i trattamenti pensionistici integrativi maturano in parallelo al diritto alla pensione e che l’adesione ai fondi è comunque volontaria. Le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, pur autorevoli, non vincolano i giudici nazionali nell’interpretazione della Carta sociale europea.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ruolo forestale, a seguito del trasferimento dal Corpo forestale dello Stato, domandavano il risarcimento del danno per la mancata istituzione di forme pensionistiche complementari previste per il comparto sicurezza e difesa. Essi lamentavano che, a differenza di altri dipendenti pubblici, l’Amministrazione non aveva avviato e concluso le procedure di negoziazione e concertazione che avrebbero dovuto condurre alla costituzione dei fondi pensione, cagionando un danno patrimoniale consistente nella mancata contribuzione datoriale e nel mancato risparmio fiscale. Deducevano un titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento di un’obbligazione di fonte legale e uno extracontrattuale per l’illecita inerzia, fonte di danno da ritardo.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, sezione di Lecce, pur prescindendo da una valutazione sull’ammissibilità del ricorso collettivo, ha ritenuto la domanda infondata, delineando i due distinti titoli di responsabilità prospettati. In relazione alla responsabilità per il danno da ritardo, il Collegio ha escluso che sussista un autonomo obbligo di provvedere in capo alle amministrazioni nei confronti dei singoli dipendenti, nonché la configurabilità di una colpa inescusabile della P.A., atteso che il mancato perfezionamento della procedura è dipeso anche dall’infruttuosa tornata di concertazione con le rappresentanze sindacali e militari.

Quanto alla responsabilità di tipo contrattuale, la Corte ha qualificato l’eventuale obbligazione come di mezzi e non di risultato. L’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 195 del 1995, infatti, prevede solo l’avvio delle procedure, mentre il comma 13 configura un mero “rimedio” politico (la relazione al Parlamento) in caso di mancato accordo, senza imporre il conseguimento del risultato. Sul creditore che agisce per il risarcimento grava l’onere di indicare i canoni comportamentali cui il debitore avrebbe dovuto conformarsi, tanto più quando la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c., con la conseguenza che rileva solo la colpa grave, non dimostrata.

L’obbligazione è stata inoltre qualificata come collettiva, poiché la sua soddisfazione dipendeva dal concerto tra una pluralità di soggetti, tra cui le associazioni sindacali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non evocato in giudizio. In assenza di tale concorso, non è certo che l’interesse dei ricorrenti sarebbe stato soddisfatto, e di tale mancata soddisfazione non possono rispondere solo alcuni dei soggetti obbligati. Il Collegio ha poi escluso la sussistenza del danno, ritenendolo generico, indeterminato e congetturale, non essendo possibile stabilire quali forme di previdenza complementare saranno istituite, né se i ricorrenti vi aderiranno, e considerata l’aleatorietà dei rendimenti dei fondi pensione.

Non ha infine pregio il richiamo alla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del 4 marzo 2026 (reclamo n. 213/2022). Tale pronuncia, originata da un reclamo di un’associazione sindacale, non incide sulla carenza di legittimazione attiva dei singoli, e non è oggetto del giudizio la legittimità costituzionale della base legale dell’inerzia. In ogni caso, le pronunce del Comitato non vincolano i giudici nazionali, difettando un meccanismo di efficacia equivalente a quello della CEDU, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 120 del 2018. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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