Caducazione della sentenza di primo grado: revoca dell’incarico al Commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 530 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che accoglie il gravame e riforma la decisione di primo grado spiega un effetto sostitutivo, determinando la caducazione della sentenza impugnata. L’evento comporta il venir meno del titolo esecutivo e l’impossibilità di proseguire l’attività esecutiva avviata dal commissario ad acta nominato dal giudice di primo grado. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza deve prendere atto della sopravvenuta carenza del potere esecutivo e disporre la revoca dell’incarico commissariale, non potendo l’esecuzione proseguire sulla base di una pronuncia non più efficace.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’istanza di accesso civico generalizzato, presentata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, rimasta priva di riscontro da parte del Comune dell’Aquila. Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione e, successivamente, avverso la nota prot. n. 110439 del 30 settembre 2025, con cui il Comune aveva dichiarato l’istanza inammissibile e comunque l’aveva rigettata, i ricorrenti hanno proposto ricorso al TAR Abruzzo, integrato da motivi aggiunti.
Il Tribunale, con sentenza n. 533 del 27 novembre 2025, ha accolto la domanda e, con ordinanza collegiale n. 114 del 25 febbraio 2026, ha nominato un Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato. Nelle more dell’attività esecutiva, il Comune ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha rilevato che, con sentenza n. 4811 del 16 giugno 2026, la quarta sezione del Consiglio di Stato, accogliendo l’appello del Comune, ha respinto il ricorso originario volto ad ottenere l’accesso civico generalizzato.
Il Collegio ha quindi richiamato il principio dell’effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado, ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 88, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., osservando che la riforma integrale della pronuncia di prime cure determina la caducazione della sentenza impugnata, la quale cessa di produrre effetti giuridici, anche ai fini esecutivi.
Ne deriva che, una volta riformata la sentenza posta a fondamento dell’ordine di esecuzione, l’attività del Commissario ad acta non può trovare prosecuzione, difettando il titolo esecutivo che la legittimava. Il Giudice dell’ottemperanza, pertanto, non può limitarsi a prendere atto della sopravvenuta impossibilità di proseguire l’esecuzione, ma deve necessariamente disporre la revoca dell’incarico commissariale, ripristinando la situazione antecedente alla nomina.
Sulla base di tali presupposti, il TAR ha dichiarato la revoca dell’incarico conferito al Prefetto dell’Aquila, nominato Commissario ad acta, e ha demandato alla Segreteria la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al Prefetto.
Nota della Redazione
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