Sospensione disciplinare annullata per difetto di autonoma istruttoria dopo assoluzione penale (TAR Molise n. 352 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, ai sensi dell’art. 653, comma 1°, cod. proc. pen., solo quando l’accertamento riguardi l’insussistenza del fatto o la sua non riconducibilità all’imputato. Un’assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2°, cod. proc. pen., fondata sull’insufficienza o contraddittorietà della prova, non è di per sé ostativa all’esercizio della potestà disciplinare sui medesimi fatti. Tuttavia, l’Amministrazione, nell’autonomia del giudizio disciplinare, non può limitarsi a recepire gli atti del processo penale, ma è gravata dall’onere di svolgere un’autonoma attività istruttoria che dimostri la sussistenza dei fatti contestati e la loro specifica rilevanza disciplinare. La sanzione disciplinare è quindi illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione se l’Amministrazione trae conclusioni diverse dallo stesso compendio probatorio ritenuto insufficiente dal giudice penale, senza indicare nuovi elementi o esporre le ragioni di una diversa valutazione.
Il Fatto
Un brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso una stazione forestale, era sottoposto a procedimento disciplinare per aver richiesto la fornitura gratuita di materiale litoide a un imprenditore edile e per aver effettuato controlli e sopralluoghi di iniziativa presso le sue attività. Per tali fatti, l’ufficiale era stato rinviato a giudizio per i reati di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità e abuso d’ufficio, ma ne era stato assolto con formula “perché il fatto non sussiste” ai sensi dell’art. 530, comma 2°, cod. proc. pen..
Ciononostante, il Ministero della Difesa, ritenendo la condotta grave sotto il profilo disciplinare, applicava la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego di dodici mesi, poi commutata in sospensione disciplinare delle funzioni del grado. L’interessato, collocato nel frattempo in congedo, impugnava i provvedimenti dinanzi al TAR.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha innanzitutto respinto il primo motivo di ricorso, con cui si sosteneva che l’assoluzione penale con formula piena precludesse all’Amministrazione l’esercizio della potestà disciplinare. Il Collegio ha chiarito che il vincolo di giudicato di cui all’art. 653 cod. proc. pen. non discende soltanto dalla formula utilizzata nel dispositivo, ma richiede che l’assoluzione sia conseguenziale a un accertamento di merito sull’infondatezza dell’accusa. Nel caso di specie, il giudice penale non aveva accertato l’inesistenza dei fatti, ma aveva preso atto che il materiale probatorio non era sufficiente a sostenere l’ipotesi accusatoria; pertanto, la sentenza non era ostativa a un’autonoma valutazione disciplinare.
Il Tribunale ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che l’Amministrazione non aveva svolto un’effettiva e autonoma attività istruttoria. L’intero procedimento disciplinare si fondava esclusivamente sugli atti del processo penale, in particolare sulle dichiarazioni della persona offesa, già ritenute prive di riscontri e inattendibili dal giudice penale. La relazione finale dell’ufficiale inquirente si limitava a richiamare integralmente le risultanze processuali senza valorizzare elementi nuovi o estranei al giudizio penale.
Il Collegio ha sottolineato che la diversa finalità del procedimento disciplinare non esonera l’Amministrazione dall’onere di dimostrare la sussistenza dei fatti contestati. L’Amministrazione non aveva confutato le valutazioni del giudice penale, non aveva indicato nuove prove e non aveva spiegato perché le stesse risultanze, ritenute insufficienti in sede penale, dovessero essere considerate idonee ad affermare la sussistenza della condotta sul piano disciplinare. La motivazione del provvedimento, limitandosi ad affermare che l’assoluzione riguardava solo il fatto-reato, è stata giudicata meramente assertiva.
Pertanto, la sanzione disciplinare è stata annullata per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, con assorbimento della doglianza relativa alla sproporzione della sanzione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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