Occupazione sine titulo e demanialità culturale: potere di autotutela ex art. 823 c.c. (TAR Veneto n. 1707 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prolungata occupazione sine titulo di un bene appartenente al demanio culturale non ne determina la sdemanializzazione tacita, ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in modo inequivocabile la volontà della P.A. di rinunciare alla destinazione pubblica. Il potere di autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, c.c. ha natura doverosa e vincolata e trova fondamento esclusivamente nella natura demaniale del bene e nell’occupazione abusiva, senza necessità di comparazione con gli interessi del privato. La mera tolleranza dell’Amministrazione non ingenera alcun legittimo affidamento in capo all’occupante, né la riscossione di indennità extracontrattuali integra gli estremi di un rapporto locativo.
Il Fatto
L’Agenzia del Demanio emetteva un’ordinanza di rilascio ex art. 823 c.c. nei confronti di una donna che occupava un’unità immobiliare all’interno del compendio “Ex Caserma Sanguinetti” di Venezia, dichiarato di interesse culturale. L’occupazione, iniziata nel dopoguerra come rifugio temporaneo, era proseguita per decenni, con il pagamento di indennità richieste dall’Amministrazione, senza che fosse mai stato stipulato un titolo formale. La ricorrente contestava il provvedimento, eccependo l’intervenuta sdemanializzazione tacita del bene, l’insussistenza di un’occupazione abusiva in presenza di un rapporto di fatto qualificabile come locazione, la violazione dell’affidamento e la sproporzione del termine di 180 giorni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, richiamando la propria sentenza n. 363 del 2025, passata in giudicato, che aveva già accertato la natura demaniale dell’intero compendio. La dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004, con la conseguente inclusione nel demanio culturale ex art. 53 dello stesso decreto, esclude alla radice qualunque effetto di sdemanializzazione tacita. Secondo la giurisprudenza consolidata citata dal Collegio, la sdemanializzazione tacita non può desumersi da una situazione di mera inerzia o tolleranza, ma richiede atti univoci di rinuncia alla destinazione pubblica, che nel caso di specie non sono mai emersi.
Il Collegio ha poi chiarito che l’assenza di un titolo formale, la cui stipulazione richiedeva la forma scritta ad substantiam, qualifica l’occupazione come sine titulo e legittima l’esercizio del potere di autotutela esecutiva. Il pagamento di indennità extracontrattuali, ancorché prolungato, non trasforma la tolleranza in un rapporto locativo né radica alcun legittimo affidamento in capo all’occupante, non potendo sorgere posizioni tutelate da una situazione connotata da evidente abusività. La natura doverosa e vincolata del provvedimento richiede solo la motivazione sull’accertamento dell’occupazione abusiva, senza necessità di comparare gli interessi del privato.
Quanto allo stato dell’immobile, la Corte ha ritenuto sufficiente la documentazione istruttoria richiamata nel provvedimento, compresi i verbali dei Vigili del Fuoco che evidenziavano il pessimo stato di conservazione e i dissesti statici. La sussistenza di criticità nelle parti comuni rende irrilevante la verifica sullo stato della singola unità abitativa. Infine, il termine di 180 giorni è stato ritenuto proporzionato, considerata la conoscenza da parte della ricorrente, da anni, della necessità di liberare il compendio per l’avvio degli interventi di recupero.
Nota della Redazione
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