Procura speciale per il giudizio di cassazione e riassunzione nel giudizio di rinvio: è necessaria una nuova procura (Cass. civ. Sez. 2 n. 13234 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione del giudizio di merito culminato nella sentenza cassata e non del giudizio di legittimità. Ne consegue che il difensore, già munito di procura speciale per il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c., necessita del conferimento di una nuova procura per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio. Tale mandato, infatti, in ragione della sua specialità, non può estendere i propri effetti alla fase successiva, neppure quando il testo della procura contenga una clausola espressa di estensione. L’attività processuale compiuta dal difensore senza un valido mandato per la fase di rinvio non spiega effetti nei confronti della parte e, ove dichiari di agire in suo nome, il legale può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia, quale giudice di rinvio all’esito di una pronuncia della Cassazione, dichiarava inammissibile la citazione in riassunzione notificata dalla parte e dal suo difensore. Questi aveva assistito la parte nel giudizio di legittimità in virtù di una procura speciale, il cui testo conteneva però anche la volontà di estendere il mandato agli eventuali giudizi di riassunzione. La Corte territoriale riteneva tale procura insufficiente per la nuova fase processuale e condannava la parte al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, nonché il difensore al rimborso delle spese del giudizio di revocazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminando il primo motivo di ricorso, afferma che la riassunzione del giudizio in sede di rinvio richiede il conferimento di una nuova procura alle liti al difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità. Il giudizio di rinvio, infatti, è la prosecuzione del giudizio di merito e non di quello di cassazione. Il mandato per il giudizio di legittimità, essendo speciale, non può estendere i suoi effetti alla successiva fase di rinvio, nonostante la presenza di una clausola contrattuale che esprima detta volontà.
La Corte precisa, inoltre, che nel caso di specie operava ratione temporis l’art. 182 c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022. Tale previsione non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza della procura, non essendo quindi possibile assegnare alla parte un termine per il rilascio di una nuova procura necessaria per la riassunzione.
Quanto al secondo motivo, la Corte riafferma il principio per cui, se il difensore agisce senza un effettivo conferimento di procura, la sua attività non produce effetti sulla parte e questi è l’esclusivo responsabile dell’attività processuale, potendo essere condannato a rifondere le spese. Al contrario, se la procura è invalida o sopravvenuta inefficace, l’attività difensiva è provvisoriamente efficace e la condanna alle spese non può essere pronunciata nei confronti del legale.
Il ricorso viene, pertanto, rigettato e i ricorrenti, in ragione dell’interesse comune, sono condannati in solido al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero controricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
- Art. 365 c.p.c. – Sottoscrizione del ricorso