Compensi liquidati in misura ridotta senza motivazione nella fase monitoria dell’equa riparazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 13236 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, il termine per proporre impugnazione contro la sentenza di merito non va computato ai fini della verifica della ragionevole durata, trattandosi di una fase di stasi processuale in cui nessun giudice è incaricato della trattazione del processo e che non è addebitabile all’amministrazione della giustizia. Inoltre, la liquidazione del compenso per la fase monitoria ex art. 3 l. n. 89/2001 è disciplinata dalla tabella 8 del d.m. n. 55/2014 e non è vincolata ai valori medi, potendo il giudice ridurre il compenso fino alla metà, anche senza specifica motivazione, purché non si scenda al di sotto dei minimi tariffari. Il compenso per la fase di opposizione, avente natura contenziosa, è invece regolato dalla tabella 12 del d.m. n. 55/2014 e include le attività difensive di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), del medesimo decreto.
Il Fatto
La ricorrente proponeva opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 avverso il decreto del magistrato designato che aveva respinto la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio penale in cui era stata imputata per il delitto di riciclaggio. La Corte d’appello di Bari accoglieva in parte l’opposizione, condannando il Ministero della giustizia al pagamento di un indennizzo di € 1.800,00 e rideterminando le spese della fase monitoria in € 27,00 per esborsi e € 308,10 per onorari, oltre a compensare parzialmente le spese della fase di opposizione.
Avverso tale decreto la ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, lamentando l’erroneo computo del ritardo, la carenza motivazionale sulla quantificazione dell’indennizzo e la illegittima riduzione dei compensi liquidati per le fasi monitoria e di opposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, relativo al computo del termine di durata del giudizio presupposto. Ha ribadito il principio, ora espresso dall’art. 2, comma 2-quater, l. n. 89/2001, secondo cui nel procedimento di equa riparazione il termine per impugnare non rileva, trattandosi di una fase di stasi non addebitabile all’amministrazione della giustizia.
Anche il secondo motivo è stato respinto, in quanto la determinazione dell’indennizzo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., senza che sia necessario motivare la scelta del moltiplicatore annuo tra il minimo di € 400 e il massimo di € 800.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che nella liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55/2014 sussista un vincolo alla determinazione secondo i valori medi delle tabelle. Ha precisato che, per la fase monitoria del procedimento di equa riparazione, si applica la tabella 8, con possibilità di riduzione del compenso fino al 50% ex art. 19 del decreto, senza obbligo di specifica motivazione per la scelta della misura prescelta purché non si scenda al di sotto dei minimi.
Il quarto motivo è stato invece accolto in parte. La Corte ha corretto la motivazione della decisione impugnata, escludendo la configurabilità di una soccombenza reciproca per il solo accoglimento parziale della domanda, ma ha ritenuto comunque legittima la compensazione parziale alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Ha poi riconosciuto il diritto al compenso per la fase di trattazione/istruttoria dell’opposizione, includendovi le attività difensive di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014, e ha incrementato la liquidazione di € 248,00, pervenendo a un totale di € 777,10 per la fase di opposizione, oltre ad aver compensato per intero le spese del giudizio di cassazione.
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Nota della Redazione
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