Conferma in appello e spese di lite: i limiti del giudicato interno (Cass. civ. Sez. 5 n. 4283 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il giudice d’appello che riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata può procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, attribuendole e ripartendole in relazione all’esito complessivo della lite. In caso di conferma della decisione impugnata, invece, il capo sulle spese può essere modificato solo se oggetto di specifico motivo d’impugnazione. L’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in primo grado non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna alle spese: la preclusione del giudicato interno impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte già vittoriosa.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società, quale beneficiaria di una scissione, e agli ex soci e amministratori della società scissa, plurimi avvisi di accertamento e un atto di contestazione di sanzioni. Solo nell’atto di contestazione era stato specificato che la notifica alle persone fisiche era avvenuta per conoscenza. Gli ex soci impugnarono gli atti per contestare eventuali pretese nei loro confronti, ma l’Amministrazione precisò, in giudizio, che la notifica aveva scopo meramente informativo.

La Commissione tributaria provinciale accolse parzialmente i ricorsi, condannando alle spese la sola società. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’Amministrazione, confermò integralmente gli atti e condannò la società e gli ex soci, in solido, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, incentrati sulla legittimità della condanna alle spese pronunciata a carico degli ex soci che, destinatari solo per conoscenza degli atti, avevano proposto impugnazione volta a tutelarsi da pretese poi escluse. In primo luogo, ha respinto la doglianza incentrata sul difetto di motivazione della sentenza impugnata, richiamando il costante orientamento per cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che incide sul “minimo costituzionale”, ossia la mancanza assoluta, la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, esclusa ogni rilevanza del difetto di “sufficienza”.

Ha quindi ritenuto infondato il motivo sulla violazione della regola della soccombenza: avendo la CTR confermato la legittimità degli atti impugnati, correttamente aveva condannato gli ex soci alle spese di lite, essendo evidente che la mancata partecipazione al giudizio di appello non esclude la soccombenza in relazione alla domanda di annullamento proposta e non accolta.

Centrale, nella motivazione, è la ricostruzione dei limiti al potere del giudice d’appello di rideterminare le spese. La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di riforma della sentenza, il nuovo regolamento delle spese può essere disposto d’ufficio in ragione dell’esito complessivo della lite; in caso di conferma, invece, la modifica del capo sulle spese richiede uno specifico motivo di impugnazione. Tuttavia, in virtù dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa non caduca la condanna alle spese, se non impugnata, qualora la decisione finale sia più favorevole a tale parte.

Nella specie, il giudice di appello ha riformato la regolamentazione in senso più favorevole alla parte già parzialmente vittoriosa in primo grado e totalmente vittoriosa in appello. Non ravvisandosi ostacoli di giudicato interno né di ultrapetizione, anche perché la difesa erariale aveva comunque chiesto la vittoria delle spese di entrambi i gradi, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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