Difetto di potere rappresentativo: procura rilasciata da soggetto non legittimato e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 1 n. 7815 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la procura speciale al difensore sia rilasciata da un soggetto che dichiari di agire in qualità di legale rappresentante dell’ente, ma che, sulla base della visura camerale e dello statuto, non risulti titolare di tale potere. L’atto di delega, privo di qualsiasi riferimento all’ente e alle società che lo compongono, rivela che il sottoscrittore ha agito in nome proprio, determinando un difetto di rappresentanza che inficia la procura stessa. La nullità della procura comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi degli artt. 75, terzo comma, cod. proc. civ. e 2384 cod. civ..
Il Fatto
Una ATI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Asti il Comune appaltante, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza della causa di risoluzione del contratto di appalto per la realizzazione di una scuola media. A seguito del grave ritardo nell’ultimazione dei lavori, il Comune aveva risolto il contratto. Il Tribunale respingeva le domande dell’ATI e accoglieva le domande riconvenzionali del Comune, condannando l’attrice al pagamento di somme e la società assicuratrice all’escussione della garanzia.
La Corte d’Appello di Torino confermava la decisione di primo grado, ritenendo legittima la risoluzione per il ritardo di 279 giorni. Avverso tale sentenza l’ATI proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controricorrenti, per difetto di idonea procura speciale ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ..
Le controricorrenti assumevano che la procura, notificata unitamente al ricorso, era stata rilasciata da un soggetto il quale, pur dichiarando di disporre del potere di rappresentare l’ATI, non risultava essere il legale rappresentante della società mandataria, unica società in bonis dell’ATI, essendo tale potere attribuito, sulla base della visura camerale e dello statuto, ad altra persona.
La Corte ha ritenuto l’eccezione fondata. L’esame della procura ha rivelato che il sottoscrittore agiva in nome proprio, senza alcun riferimento all’ATI o alle società che la compongono. Nessun elemento, né dalla legge, né dalla visura camerale, né dallo statuto, ha consentito di desumere la sussistenza del potere rappresentativo in capo al sottoscrittore, indicato come titolare del 100% delle quote sociali ma non come amministratore.
La parte ricorrente non ha contestato la fondatezza dell’eccezione nella memoria illustrativa, né ha offerto argomenti a sostegno della titolarità del potere rappresentativo. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di potere rappresentativo, ai sensi degli artt. 75, terzo comma, cod. proc. civ. e 2384 cod. civ..
In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.