Indeducibilità dei costi black list e prova del regime ordinario con certificazione estera (Cass. civ. Sez. 5 n. 4888 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, la disciplina di cui all’art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis, non contrasta con le clausole di non discriminazione previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni conformi al modello OCSE. La prova liberatoria richiesta al contribuente può essere fornita anche mediante certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera che attesti l’assoggettamento del soggetto non residente alle imposte ordinarie, in quanto tale assoggettamento è incompatibile con la fruizione di un regime fiscale agevolato ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, d.m. 23 gennaio 2002. La presenza di tale certificazione impone al giudice di merito di valutarla quale elemento idoneo a escludere l’applicazione del regime di indeducibilità.
Il Fatto
La società contribuente, nel 2006 e 2007, aveva sostenuto costi per prestazioni rese da soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, e segnatamente dalla stabile organizzazione svizzera di una società lussemburghese e da una società di Singapore. L’Agenzia delle Entrate disconosceva la deduzione di tali costi, emettendo avvisi di accertamento, e la società proponeva ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava la pronuncia, sia pure facendo salva l’applicazione della lex mitior in materia di sanzioni. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato distintamente i due motivi di ricorso. Con il primo, la ricorrente deduceva la violazione delle clausole di non discriminazione contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con il Lussemburgo e con Singapore, ritenendo che la disciplina dell’indeducibilità dei costi black list fosse con essa incompatibile. Sul punto, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui tale regime non contrasta con l’art. 24 del modello OCSE, poiché il peculiare regime probatorio previsto dalla norma interna opera soltanto sul piano della verifica dell’effettività dell’operazione e non introduce una discriminazione ingiustificata. Il motivo è stato pertanto rigettato.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. n. 917/1986, lamentando che i giudici di appello non avevano considerato la certificazione prodotta, con la quale l’Amministrazione Fiscale del Cantone Ticino aveva attestato che la stabile organizzazione della società lussemburghese era assoggettata all’imposta federale diretta, all’imposta cantonale e a quella comunale/municipale.
La Corte ha preliminarmente chiarito che la Svizzera, all’epoca dei fatti, era ricompresa nella black list soltanto limitatamente alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 13), d.m. 23 gennaio 2002, nonché ai soggetti che usufruissero di regimi agevolati sostanzialmente analoghi. Ha poi osservato che l’assoggettamento della stabile organizzazione alle imposte federali, cantonali e comunali è alternativo e incompatibile con il regime agevolato proprio delle società holding o di domicilio, e che la relativa attestazione conduce logicamente a escludere che il soggetto benefici di un regime fiscale privilegiato di qualsivoglia natura.
La Corte ha pertanto concluso che i giudici di appello erano incorsi in errore nel ritenere non acquisita la prova dell’assenza di regimi fiscali agevolati, quando la certificazione prodotta dalla società era di per sé idonea a dimostrare l’operatività in regime ordinario. Ha quindi accolto il secondo motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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