Trasferimento rivendita tabacchi e conferma in autotutela (TAR Sardegna n. 760 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato all’esito di un procedimento di riesame in autotutela, che non si limiti a richiamare il precedente diniego ma dia atto dell’acquisizione di nuovi elementi istruttori e operi un’autonoma rivalutazione dei presupposti normativi, costituisce una conferma propria. Tale atto sopravvenuto determina l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente sull’atto conclusivo del riesame. In materia di trasferimento di rivendita di tabacchi, il giudizio sull’istanza non può esaurirsi nella verifica aritmetica del rapporto tra popolazione e rivendite, ma deve essere ricondotto a una valutazione complessiva dell’interesse pubblico alla razionale distribuzione del servizio sul territorio. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 non contiene alcuna anticipazione di giudizio di illegittimità dell’atto originario e il riesame non comporta alcun obbligo di conformazione alle valutazioni intermedie.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una rivendita ordinaria di tabacchi in La Maddalena, chiedeva il trasferimento della sede in altra via del medesimo comune, distante circa 1.160 metri. L’Amministrazione rigettava l’istanza rilevando il superamento del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti e l’insussistenza di un’esigenza di servizio. Avverso il diniego proponeva ricorso, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione. Successivamente l’Agenzia avviava un procedimento di annullamento in autotutela del diniego, conclusosi però con un provvedimento di archiviazione che confermava il rigetto, impugnato con motivi aggiunti. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato nel frattempo negato il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della rivendita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di improcedibilità fondata sul diniego di rinnovo dell’autorizzazione, rilevando che la pendenza del ricorso gerarchico proposto avverso tale diniego determina il mantenimento di una situazione giuridica ancora suscettibile di evoluzione, con conseguente insussistenza di un effetto preclusivo idoneo a incidere sull’interesse al giudizio. L’infondatezza nel merito rende comunque superflua l’acquisizione della prova della proposizione del rimedio, in ossequio al principio della ragione più liquida.
Quanto agli effetti dell’autotutela, il Collegio osserva che il provvedimento conclusivo del riesame non si limita a richiamare il precedente diniego: acquisisce la certificazione comunale sul numero dei residenti, conferma il superamento del rapporto di cui al d.m. n. 38/2013, sviluppa una nuova istruttoria sulla distribuzione territoriale delle rivendite, valorizza il confronto tra i bacini di utenza e introduce un parametro relativo alla densità commerciale e dei servizi. Ne deriva che il procedimento si è concluso con una conferma propria, adottata all’esito di una rinnovata istruttoria nella quale sono confluiti nuovi elementi fattuali. Richiamando i precedenti giurisprudenziali citati, il Tribunale dichiara quindi l’improcedibilità del ricorso introduttivo, essendo venuto meno l’interesse all’annullamento dell’atto originario, ormai sostituito dalla successiva determinazione.
Nel merito dei motivi aggiunti, le censure di difetto di istruttoria e contraddittorietà sono respinte. La comunicazione di avvio ex art. 7 legge n. 241/1990 non conteneva alcuna anticipazione di giudizio di illegittimità, ma si limitava a evidenziare profili meritevoli di approfondimento. L’archiviazione non costituisce un ripensamento incoerente, bensì l’esito di una valutazione finale autonoma e discrezionale, fondata sull’esito complessivo dell’istruttoria integrata. L’Amministrazione ha esaminato puntualmente la perizia giurata del ricorrente, valorizzando i dati rilevanti per la comparazione tra le zone: il provvedimento risulta conforme alla Determinazione Direttoriale del 2 luglio 2021 e alla Circolare n. 28/2021, avendo verificato la rete distributiva, ponderato l’esigenza di evitare alterazioni dell’equilibrio e escluso la sussistenza di un’esigenza di servizio tale da giustificare il trasferimento. La motivazione si articola in un percorso logico coerente che dà conto dei dati numerici e degli elementi funzionali rilevanti.
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Nota della Redazione
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