Dolo generico e prevedibilità del dissesto nella bancarotta impropria (Cass. pen. Sez. 5 n. 3802 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto a cagionare il fallimento, ma è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. Il reato si sostanzia in un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, ove l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura dolosa dell’operazione e dell’astratta prevedibilità dell’evento. Il sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale, integra gli estremi della fattispecie. Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni dell’equivalenza piuttosto che della prevalenza nel bilanciamento di circostanze eterogenee, salvo specifica richiesta della parte. Le prescrizioni accessorie al lavoro di pubblica utilità, tra cui il ritiro del passaporto, non sono sindacabili dalle parti.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società cooperativa, dichiarata fallita, era stato condannato dal Giudice dell’udienza preliminare per i reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, consistenti nel sistematico omesso versamento delle imposte dovute. La pena era stata convertita in lavoro di pubblica utilità ai sensi della normativa sulle pene sostitutive.
Avverso tale pronuncia l’imputato aveva proposto appello; la Corte di appello, rilevata l’inappellabilità della sentenza ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell’applicazione della pena sostitutiva, aveva convertito l’atto in ricorso per cassazione. Il ricorrente deduceva l’insussistenza dei reati, l’illegittimità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della sospensione condizionale, nonché la revoca delle prescrizioni relative alle pene sostitutive, in quanto il ritiro del passaporto risultava inconciliabile con una proposta di lavoro all’estero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condividendo l’impostazione del giudice d’appello circa l’inappellabilità della sentenza di primo grado, essendo stata disposta l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Quanto al primo motivo, incentrato sulla insussistenza dei reati, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità. La sentenza impugnata aveva infatti accertato che l’omesso versamento delle somme dovute all’Erario era coinciso con l’insorgenza della crisi finanziaria, che il debito tributario era cresciuto esponenzialmente e che il significativo importo non versato aveva contribuito ad aggravare il dissesto. La Corte ha richiamato il principio per cui, nella bancarotta impropria da operazioni dolose, non è necessario il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà delle operazioni e l’astratta prevedibilità del dissesto quale conseguenza della condotta antidoverosa. Anche la contestazione di bancarotta preferenziale è stata ritenuta correttamente configurata, avendo l’imputato utilizzato le risorse sociali per soddisfare crediti diversi dall’Erario.
Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato dichiarato privo di specificità. La Corte ha ribadito che nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee il giudice di merito non è tenuto a motivare specificamente la scelta dell’equivalenza rispetto alla prevalenza, salvo che la parte abbia formulato una specifica richiesta con l’indicazione di elementi fattuali legittimanti. La censura concernente la sospensione condizionale è stata reputata meramente consequenziale a un’eventuale riduzione della pena, ritenuta congrua.
Il terzo motivo è stato infine considerato manifestamente infondato. L’art. 56-ter della legge n. 689/1981 prevede espressamente che la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportino, in ogni caso, il ritiro del passaporto e la sospensione della validità dei documenti validi per l’espatrio. Tali prescrizioni accessorie, per il tenore letterale della norma, non sono sindacabili dalle parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.