Correzione materiale per difetto di distrazione delle spese al difensore antistatario (Cass. civ. Sez. II n. 27708 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, tempestivamente richiesta, è corrigibile con il rimedio della correzione degli errori materiali, esperibile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione. L’omessa pronuncia sulla richiesta di attribuzione delle spese al procuratore antistatario non integra un vizio di motivazione o di dispositivo suscettibile di impugnazione, ma un semplice errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. e dell’art. 288, secondo comma, cod. proc. civ.. Sul procedimento di correzione non è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa.
Il Fatto
Con ordinanza n. 27708/2025, depositata il 16.10.2025, la Cass. civ. Sez. II rigettava il ricorso proposto dal professionista avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 452/2019, che aveva respinto la domanda di pagamento dei compensi professionali per difetto di prova dello svolgimento delle prestazioni. Il ricorrente era stato condannato alle spese processuali in favore della società controricorrente.
A seguito di istanza presentata dal difensore costituito della società, il quale aveva chiesto nel controricorso la condanna della controparte al pagamento delle spese con attribuzione al difensore antistatario, la Corte ha disposto d’ufficio l’apertura del procedimento per la correzione di errore materiale, fissando l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un errore nella denominazione della parte controricorrente. Nel controricorso del procedimento n. 10133/2019 R.G. risulta infatti che a resistere al ricorso è stata la società con la corretta denominazione sociale, e non quella indicata nell’intestazione dell’ordinanza per mera svista. La rettifica investe tanto l’intestazione quanto la prima riga di pagina 2 del provvedimento.
Il profilo centrale riguarda l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Nelle conclusioni del controricorso la società aveva chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al difensore antistatario, ma nel dispositivo dell’ordinanza la relativa statuizione è stata omessa.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il rimedio utilizzabile per ovviare alla mancata distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, tempestivamente richiesta, è quello della correzione degli errori materiali, da eseguire anche d’ufficio da parte della Cassazione, come affermato da Cass. 15.1.2026 n. 835, Cass. sez. un. 13.2.2023 n. 4353 e Cass. sez. un. 7.7.2010 n. 16037.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, il Collegio osserva che non è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., avendo il procedimento natura sostanzialmente amministrativa, come statuito da Cass. sez. un. n. 29432/2024.
La Corte dispone pertanto la correzione dell’ordinanza n. 27708/2025 nel senso di rettificare la denominazione della parte controricorrente e di aggiungere, nel dispositivo, l’attribuzione delle spese al procuratore antistatario, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti ex artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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