Prescrizione presuntiva inapplicabile ai crediti verso la pubblica amministrazione (Cass. civ. Sez. II n. 27707 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per i crediti vantati nei confronti di un’amministrazione pubblica non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, poiché il pagamento non può prescindere dall’applicazione delle regole di contabilità pubblica e dall’emissione di appositi mandati di pagamento. L’argomento fondato sull’assenza di un contratto scritto non è dirimente, perché resta fermo che il pagamento avrebbe comunque richiesto un riscontro scritto. Inoltre, l’ammissione di non aver estinto il debito, da cui deriva il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva, può risultare anche per implicito, in particolare dalla contestazione dell’esistenza del credito o della legittimazione passiva.

Il Fatto

Gli eredi di un professionista convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Tivoli, la Regione Lazio e l’Azienda Sanitaria Locale competente, chiedendo il pagamento del compenso maturato per l’attività professionale svolta in favore di una soppressa Unità Sanitaria Locale, dapprima titolare degli incarichi e poi subentrata, dopo la riassunzione dei giudizi, in forza di un autonomo mandato.

Il Tribunale rigettava la domanda per ragioni di rito, ritenendo necessario il procedimento speciale previsto dagli artt. 28 e segg. legge n. 794/1942. La Corte d’appello, superata la questione del rito, accoglieva parzialmente la pretesa, ma riteneva ammissibile e fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva opposta dall’Azienda, sul rilievo che il credito non derivava da contratto stipulato in forma scritta e che il professionista non aveva deferito il giuramento decisorio. I ricorrenti impugnano la sentenza per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso esente dalle eccezioni di inammissibilità, compresa quella relativa alla mancata notificazione alla Regione Lazio. Trattandosi di cause scindibili, non va disposta l’integrazione del contraddittorio ex art. 332 c.p.c. se, alla data in cui dovrebbe essere ordinata, la parte pretermessa sia decaduta dall’impugnazione tardiva per decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c., secondo il principio già affermato dalla Corte.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La sentenza d’appello aveva giustificato l’operatività della prescrizione presuntiva con l’assenza di una pattuizione scritta. La Corte osserva che per i crediti vantati verso un’amministrazione pubblica non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di applicare le regole di contabilità pubblica anche ai pagamenti, che devono avvenire mediante appositi mandati di pagamento, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.

Ne deriva che l’argomento della Corte di merito fondato sull’assenza del contratto scritto non è dirimente: il pagamento, nella specie, non avrebbe potuto prescindere da un riscontro scritto, con conseguente non operatività della prescrizione presuntiva. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui si denunziava il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

La Corte riconosce altresì la fondatezza dell’ulteriore censura relativa al significato attribuito all’eccezione di difetto di legittimazione passiva. L’eccezione fu proposta genericamente e non circoscritta ai soli debiti per i quali era subentrata la Regione. Il rilievo della Corte d’appello attiene al merito di quella stessa eccezione, ritenuta infondata per la fase successiva alla riassunzione, ma l’infondatezza non ne elimina il significato in tema di prescrizione presuntiva: l’ammissione di non aver estinto il debito può risultare anche per implicito dalla contestazione dell’esistenza del credito o della legittimazione passiva.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà al nuovo esame e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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