Eccezione di inadempimento trascurata in opposizione allo stato passivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 13359 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la produzione di un documento formatosi dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie difensive di cui all’art. 99, commi 6° e 7°, l.fall. non incorre in decadenza e non richiede un’istanza di rimessione in termini, a meno che il documento, pur formato successivamente, sia rappresentativo di fatti già esistenti che avrebbero potuto essere tempestivamente allegati. La rimessione in termini, comunque, postula un fatto ostativo oggettivamente non imputabile alla parte e l’immediatezza della reazione. Integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. la decisione che, pur dando atto dell’eccezione di inadempimento del locatore sollevata dal curatore, ometta di pronunciarsi sulla sua fondatezza.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile lo vendeva e lo concedeva contestualmente in locazione alla società cedente, poi fallita. Il curatore del fallimento, all’esito della verifica, respingeva la domanda di ammissione al passivo del credito per canoni di locazione. Nell’opposizione proposta dalla società locatrice, il curatore eccepiva la simulazione, la frode ai creditori e l’inefficacia revocatoria dell’operazione, oltre al parziale inadempimento del locatore per la mancata regolarità dell’immobile in materia di prevenzione antincendi. Il tribunale accoglieva l’opposizione, ammettendo il credito e ritenendo inammissibili le eccezioni del curatore per mancato assolvimento dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui il fallimento lamentava la violazione delle norme penali in tema di bancarotta, rilevando che la censura investiva la ricostruzione della fattispecie concreta, riservata al giudice di merito, e non l’erronea ricognizione della fattispecie astratta. Il vizio di violazione di legge postula, infatti, che l’accertamento in fatto sia considerato fermo, mentre la contestazione della valutazione probatoria è estranea al sindacato di legittimità se non è dedotta come omesso esame di fatti decisivi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la relazione di stima predisposta dal tecnico incaricato dalla procedura, depositata dopo la scadenza dei termini ex art. 99, commi 6° e 7°, l.fall., potesse considerarsi un documento sopravvenuto. Trattandosi di perizia stragiudiziale, essa poteva essere formata prima della scadenza, sicché la sua produzione tardiva era inammissibile in mancanza di una valida istanza di rimessione in termini.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso: il curatore non aveva riprodotto il contenuto delle perizie che assumeva erroneamente valutate, né aveva indicato la fase processuale e il fascicolo in cui erano depositate.
La Corte ha, invece, accolto il quarto motivo. Il tribunale, pur avendo dato atto dell’eccezione di inadempimento fondata sulle clausole contrattuali in materia di prevenzione incendi, non si era pronunciato sulla sua fondatezza. L’omessa pronuncia su un’eccezione ritualmente proposta integra il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., a nulla rilevando che la statuizione di ammissione del credito riguardasse esclusivamente la domanda.
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Nota della Redazione
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