Estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso e definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 9016 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura speciale e accettata dalla parte controricorrente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., senza necessità di esame nel merito dei motivi di impugnazione. La rinuncia può fondarsi sull’adesione del contribuente alla definizione agevolata e sul successivo pagamento delle somme dovute. In tal caso la Corte dichiara l’estinzione e regola le spese secondo la regola per cui esse restano a carico di chi le ha anticipate, non essendo configurabile una parte soccombente in senso tecnico. Non è sufficiente, ai fini della decisione, la sola dichiarazione di rinuncia non accettata dalla controparte.

Il Fatto

Il contribuente impugnava due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali l’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, valorizzando il possesso di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito accertato. La Commissione tributaria regionale, in sede di appello principale dell’Ufficio e di appello incidentale del contribuente, rigettava entrambi i gravami e confermava la decisione di primo grado, compensando le spese. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura a depositare la rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.. A fondamento della rinuncia il contribuente ha allegato la propria adesione alla definizione agevolata, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alla riscossione delle somme dovute e al differimento automatico delle scadenze di pagamento, nonché i pagamenti effettuati tramite bollettini RAV.

Successivamente, la rinuncia è stata depositata telematicamente con sottoscrizione del difensore e con accettazione dell’Avvocatura dello Stato, unitamente a richiesta congiunta di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Presa atto della rinuncia e della relativa accettazione, la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per la declaratoria di estinzione del giudizio a mente dell’art. 309 cod. proc. civ. L’effetto estintivo assorbe integralmente l’esame dei motivi di ricorso, che restano pertanto non scrutinati nel merito.

Quanto alle spese, la Corte non ha dato seguito alla richiesta congiunta di compensazione, disponendo che esse restino a carico di chi le ha anticipate, secondo l’assetto proprio della declaratoria di estinzione per rinuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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