Consegna buste paga e sindacato di legittimità sulle circolari ministeriali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11274 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, sicché è inammissibile la censura che, senza individuare l’errore di ascrizione di significato agli enunciati normativi, si limiti a contestare l’accertamento compiuto dal giudice di merito. La violazione di una circolare ministeriale non costituisce motivo di ricorso per cassazione, trattandosi di atto amministrativo non provvedimentale, privo di natura normativa. In tema di liquidazione delle spese processuali, l’esercizio del potere discrezionale del giudice tra minimo e massimo delle tariffe non è soggetto a sindacato di legittimità, non sussistendo un vincolo normativo alla determinazione secondo i valori medi.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda di alcune lavoratrici volta a ottenere la condanna della società datrice di lavoro alla predisposizione di una postazione informatica per la stampa dei prospetti paga, confermando invece la condanna alla consegna delle buste paga non consegnate. Il giudice d’appello aveva escluso la possibilità di pronunciare una condanna a un facere specifico non equivalente a quello previsto dalla legge, ritenendo corretta la liquidazione delle spese di primo grado.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sulla violazione delle norme in materia di consegna dei cedolini paga e sulla quantificazione delle spese legali.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui la società deduceva la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione alla disciplina sulla consegna delle buste paga. Il vizio di violazione di legge, infatti, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, o lo sia stata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma. Il sindacato demanda al giudice di legittimità presuppone una ricostruzione del fatto incontestata, mentre la ricorrente non aveva individuato l’errore di diritto ascrivibile alla Corte territoriale, limitandosi a contestare in fatto l’accertamento che aveva escluso una materiale traditio in ragione della mera messa a disposizione dei cedolini su sito web con area riservata.
La Corte ha precisato che le circolari ministeriali invocate a sostegno delle doglianze non rappresentano un idoneo parametro normativo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Le circolari, infatti, costituiscono meri atti amministrativi non provvedimentali, contenenti disposizioni di indirizzo uniforme interno all’Amministrazione, la cui eventuale violazione non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
Anche il secondo motivo, concernente la liquidazione delle spese del primo grado, è stato ritenuto inammissibile. Il potere discrezionale del giudice, esercitato tra il minimo e il massimo delle tariffe, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo a parametri fissati dalla tabella. Non trova inoltre fondamento normativo un vincolo alla determinazione del compenso secondo i valori medi, dovendo il giudice soltanto quantificare l’importo entro i limiti tariffari previsti.
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Nota della Redazione
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