Obbligo di prova dell’ex amministratore sulle anticipazioni (Cass. civ. Sez. 2 n. 11249 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il credito dell’amministratore di condominio per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del Condominio si fonda sul contratto tipico di amministrazione che intercorre con i condomini, con applicazione, per quanto non disciplinato dall’art. 1129 c.c., delle disposizioni sul mandato. Grava pertanto sull’amministratore, ai sensi dell’art. 1720 c.c., l’onere di offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore. L’approvazione del conto consuntivo da parte dell’assemblea, pur evidenziando un disavanzo tra entrate e uscite, non integra una ricognizione di debito se manca una chiara e definitiva indicazione di poste passive specificamente indicate. L’accettazione della documentazione da parte del nuovo amministratore, il verbale di consegna e un pagamento parziale non costituiscono prove idonee del credito dell’ex amministratore.

Il Fatto

Un ex amministratore di condominio conveniva in giudizio il Condominio per ottenere il pagamento di somme che assumeva aver anticipato di tasca propria durante la gestione. Dopo il suo decesso, le eredi proseguivano l’azione. Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo la sussistenza di una valida ricognizione di debito e ritenendo non assolto l’onere probatorio. La Corte d’appello confermava la decisione, rilevando che il consuntivo approvato dall’assemblea non consentiva di desumere in modo univoco che le somme fossero state anticipate personalmente dall’amministratore. Le eredi proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, ai quali il Condominio non resisteva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla violazione degli artt. 2697, 1988 e 1720 c.c., rigettandoli. Ha richiamato il consolidato orientamento per cui il credito dell’amministratore per le anticipazioni si fonda sul contratto tipico di amministrazione, retto dalle norme sul mandato. Ne consegue che è l’amministratore a dover provare gli esborsi, mentre il Condominio, quale mandante, deve solo dimostrare di averlo tenuto indenne.

La S.C. ha precisato che solo una chiara indicazione in bilancio dell’importo del disavanzo può costituire idonea prova del debito dei condomini. La delibera di approvazione del rendiconto consuntivo non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza tra entrate e uscite sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio: la ricognizione di debito postula un atto di volizione dell’organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate. Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto non censurabile il ragionamento del giudice d’appello, che aveva escluso la prova delle anticipazioni in assenza di una espressa ricognizione.

Quanto al terzo motivo, concernente l’omesso esame di documenti e la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte ha osservato che la censura sulla tardività del riferimento ai conti correnti non era stata specificamente impugnata. Ha inoltre ricordato che il giudizio sulla necessità della consulenza è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con la preclusione della “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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