Prorogatio dell’amministratore di condominio dopo la scadenza: inapplicabilità e non spettanza del compenso (Cass. civ. n. 7247/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condominio, l’amministratore, alla cessazione dell’incarico per scadenza del termine, revoca o dimissioni, ai sensi dell’art. 1129, comma 8, c.c., non può continuare ad esercitare tutti i poteri previsti dall’art. 1130 c.c., né ha più diritto ad alcun compenso per l’attività ulteriormente svolta, essendo tenuto ad eseguire, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, le sole attività urgenti che non possono essere differite senza danno o pericolo, in attesa della nomina assembleare o giudiziale del nuovo amministratore. L’approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell’assemblea non costituisce ricognizione di debito in favore dell’amministratore per le anticipazioni effettuate, né vale a sanare la nullità della nomina per omessa specificazione analitica del compenso ex art. 1129, comma 14, c.c.
Il Fatto
Un ex amministratore di condominio agiva per il recupero del compenso per tre annualità (2013-2015) e di anticipazioni di cassa, sulla base della delibera assembleare del 17 luglio 2015 che aveva approvato i rendiconti consuntivi. Il Tribunale di Siracusa, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rigettava l’opposizione, ritenendo vincolante la delibera approvativa. La Corte d’Appello di Catania, in riforma, revocava il decreto, negando il diritto al compenso per le annualità successive al giugno 2013 e il rimborso delle anticipazioni, nonostante l’approvazione del bilancio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello su entrambi i capi. Con riguardo al rimborso delle anticipazioni, la Corte ha ribadito il principio per cui il credito dell’amministratore per le somme anticipate si fonda sul contratto di mandato, e l’onere della prova degli esborsi grava sullo stesso amministratore (art. 1720 c.c.). La mera appostazione in bilancio di una posta attiva (“Amministrazione conto anticipi a fine gestione”) non integra una ricognizione di debito da parte dell’assemblea, la quale richiede un atto di volizione specifico e inequivoco. L’approvazione del consuntivo preclude solo la contestazione meramente contabile, non la prova del diritto sostanziale.
Quanto al compenso, la Corte ha risolto una questione di diritto di rilievo, affermando che la disciplina sopravvenuta dell’art. 1129, comma 8, c.c. (entrata in vigore il 18 giugno 2013) ha escluso la prorogatio dell’amministratore scaduto. Ha superato il precedente orientamento giurisprudenziale che riconosceva la continuazione dei poteri e il diritto al compenso, fondandosi sull’istituto della “conferma tacita”. La Cassazione ha chiarito che, nel nuovo quadro normativo, l’amministratore cessato è tenuto esclusivamente a compiere le attività urgenti per evitare pregiudizi agli interessi comuni, e per tale attività non ha diritto ad alcun compenso. La norma, inoltre, è applicabile anche ai rapporti sorti anteriormente ma ancora pendenti alla sua entrata in vigore, in quanto disciplina una situazione giuridica in corso. La nullità della nomina per mancata analitica specificazione del compenso ex comma 14 dell’art. 1129 c.c. non può essere sanata dall’approvazione del rendiconto. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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