Consulenza tecnica percipiente e onere del nesso causale del danneggiato (Cass. civ. Sez. 3 n. 5771 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, riduce il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, limitandolo all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. In tema di risarcimento del danno, la consulenza tecnica d’ufficio può avere funzione “percipiente” quando verta su elementi già allegati dalla parte che soltanto un tecnico è in grado di accertare; la sua negazione, motivata in modo apparente, viola il principio di adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato dal giudice di merito. L’onere di provare il nesso causale tra l’evento e il danno grava sul danneggiato anche nell’ipotesi di responsabilità per attività pericolosa ex art. 2050 c.c..
Il Fatto
Il ricorrente, danneggiato da alcuni elettrodomestici per effetto di uno sbalzo di tensione della corrente elettrica, conveniva in giudizio la società di vendita di energia elettrica e la società di distribuzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il giudice di prime cure rigettava la domanda, ritenendo la consulenza tecnica richiesta meramente esplorativa.
La sentenza veniva appellata. Il Tribunale, pur confermando la pacifica verificazione dell’evento, rigettava il gravame, affermando che l’intervenuta riparazione e sostituzione delle apparecchiature non avesse consentito di appurare, nemmeno mediante prova orale o c.t.u., la riconducibilità dei danni al calo di tensione. Avverso tale decisione, il soccombente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i motivi di ricorso, ravvisando un’evidente connessione nella questione concernente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la dedotta illogicità della motivazione in ordine alla prova del nesso causale. Il giudice d’appello, pur avendo ribadito la potenziale lesività dello sbalzo di corrente, ha ritenuto non sufficientemente provato che la riparazione delle apparecchiature fosse ascrivibile a tale evento, ponendo l’onere della prova a carico del danneggiato.
Ad avviso della Suprema Corte, la motivazione addotta dal Tribunale si appalesa illogica e apparente. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità, in esito alla riforma del 2012, è circoscritto all’anomalia motivazionale che attiene all’esistenza stessa della motivazione, come nel caso della motivazione apparente. La giustificazione fornita dal giudice di merito non spiegherebbe le ragioni per cui i dati già acquisiti non consentissero di verificare l’esistenza del danno.
Inoltre, la Corte richiama il principio per cui alla consulenza tecnica d’ufficio può essere assegnata funzione “percipiente”, laddove l’accertamento richieda conoscenze tecniche specifiche su elementi già allegati dalla parte, come nel caso della quantificazione del danno in seguito alla riparazione dei beni. La negazione di tale mezzo istruttorio, senza un’adeguata giustificazione, determina una lesione del diritto alla prova.
La Corte, ritenendo fondati i motivi nei limiti indicati, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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