Inammissibilità del ricorso per motivi aspecifici, in fatto e manifestamente infondati (Cass. pen. Sez. 7 n. 7766 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano aspecifici, perché ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, o quando siano reiterativi e vertenti su valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità, ovvero ancora quando siano manifestamente infondati perché incoerenti con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di tentativo e di particolare tenuità del fatto. La mancanza di specificità, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Castrovillari, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 624 cod. pen., confermando la condanna. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in undici motivi di doglianza. Con memoria depositata dal difensore, si chiedeva che il ricorso non fosse dichiarato inammissibile e fosse rimesso alla sezione ordinaria per la trattazione nel merito.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato analiticamente i motivi di ricorso, rilevando come il primo, il secondo e il quinto motivo risultassero non consentiti in sede di legittimità in quanto reiterativi e basati su censure in fatto, oltre che manifestamente infondati. Tali doglianze, concernenti la violazione di legge ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 624, 56 e 131-bis cod. pen., sono state ritenute incoerenti con la giurisprudenza di legittimità in materia di tentativo e di particolare tenuità del fatto. La Corte ha precisato che gli argomenti difensivi erano aspecifici, riproponendo ragioni già discusse e valutate infondate dal giudice del gravame, evidenziando come la mancanza di specificità, che determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desuma dalla mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Quanto al terzo motivo, relativo alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è stato dichiarato inammissibile perché formulato in fatto e manifestamente infondato, avendo la Corte rilevato l’irrilevanza del recupero della merce, dovendosi aver riguardo al momento di consumazione del reato. Il quarto motivo, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo la motivazione della Corte di appello coerente con la giurisprudenza di legittimità e incentrata sulla gravità della condotta e sull’intensità del dolo.

Il sesto e il nono motivo, concernenti questioni inedite mai proposte in appello, sono stati dichiarati non deducibili in sede di legittimità, così come il settimo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, è stato considerato fuori fuoco e inammissibile, non essendo state tali attenuanti riconosciute dalla sentenza impugnata. L’ottavo motivo, concernente l’eccessività della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., avendo il giudice assolto l’onere argomentativo con un congruo riferimento agli elementi decisivi.

Il decimo e l’undicesimo motivo sono stati infine dichiarati rispettivamente manifestamente infondato e inammissibile per genericità. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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