Tentativo di conciliazione agraria e domanda monitoria: la non necessaria biunivoca corrispondenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 14007 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti agrari, il tentativo di conciliazione di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, che riproduce l’art. 46 della legge n. 203/1982, non richiede una perfetta e biunivoca corrispondenza di petitum e causa petendi tra la richiesta formulata in sede conciliativa e la domanda giudiziale. La condizione di proponibilità è assolta quando la domanda, ancorché proposta solo in sede contenziosa, si ricolleghi direttamente al contrasto tra le parti e alle pretese hinc et inde fatte valere in occasione del tentativo. Ne consegue che la domanda è improponibile solo se la sua proposizione ampli l’ambito della controversia rispetto ai limiti fissati nel tentativo, introducendo nuovi temi di indagine e alterando l’oggetto sostanziale dell’azione.
Il Fatto
La Sezione specializzata agraria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1559/2020, rigettava l’opposizione proposta dal conduttore avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore del Comune per il pagamento di sette annualità di canone di affitto di fondi rustici, e respingeva la domanda riconvenzionale del medesimo. La decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 647/2022.
Avverso tale pronuncia il conduttore proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale censurava la mancata declaratoria di improponibilità della domanda monitoria del Comune, deducendo che il tentativo di conciliazione non aveva avuto ad oggetto il credito poi azionato in via monitoria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato come la corte territoriale non si fosse limitata ad un isolato passaggio motivazionale, ma avesse ampiamente verificato che il verbale del tentativo di conciliazione del 18 dicembre 2012 attestava la discussione sull’inadempimento del conduttore nell’obbligazione di pagamento dei canoni, ossia sulla medesima pretesa azionata in via monitoria.
La Corte ha quindi ribadito il principio per cui, al fine di rispettare l’onere prescritto dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, non è necessaria una perfetta e biunivoca corrispondenza tra la richiesta conciliativa e la domanda giudiziale, attesa la disomogeneità funzionale e strutturale tra i due atti. È sufficiente che in sede amministrativa ante causam siano individuati con precisione i fatti costitutivi della pretesa, poi declinata in giudizio con conclusioni diverse sulle ragioni giustificate, sempre che non si alteri l’oggetto sostanziale dell’azione o non si introducano nuovi temi di indagine idonei a ledere il diritto di difesa. In tal senso viene richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inclusi i precedenti delle Sez. 3 n. 11276 del 2020, Sez. 3 n. 6839 del 2018 e Sez. 3 n. 22665 del 2004.
La domanda di pagamento dei canoni, pur azionata solo con il ricorso per decreto ingiuntivo, era stata invero manifestata al conduttore in occasione dell’incontro conciliativo, sia pure al fine di contrastare le istanze di modifica o risoluzione dell’accordo. Il Collegio ha quindi concluso per la ritualità del tentativo e per l’infondatezza della prima censura.
Con riguardo alla seconda doglianza, relativa alla mancata attività preparatoria del Comune, la Corte ha rilevato che la questione era nuova, prospettata per la prima volta in sede di legittimità senza che il ricorrente ne indicasse la proposizione nei precedenti gradi di giudizio, e pertanto inammissibile. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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