Compensazione delle spese di lite: è nulla la motivazione apodittica che non richiama circostanze concrete (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11785 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione di compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da una motivazione che, nel regime introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, faccia riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto ovvero alle tassative ipotesi dell’assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. È invece affetta da motivazione apparente e va cassata l’ordinanza che dispone la compensazione integrale delle spese del grado facendo riferimento a generiche “complessità e peculiarità della fattispecie”, senza alcuna indicazione delle ragioni specifiche che giustifichino la deroga al principio di soccombenza. Il giudice del rinvio, investito della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, dovrà applicare i suddetti criteri.
Il Fatto
La lavoratrice aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la società cooperativa presso cui prestava attività, chiedendo la condanna al pagamento di differenze retributive, e il Comune che aveva affidato il servizio, del quale invocava la responsabilità solidale. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della società, ma l’aveva rigettata nei confronti del Comune, compensando le spese tra le parti.
La Corte d’appello di Napoli, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva invece affermato la responsabilità solidale del Comune, condannandolo al pagamento in solido con la società, e aveva integralmente compensato le spese del secondo grado “attesa la complessità e peculiarità della fattispecie”. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondati il primo e il secondo motivo, riguardanti la mancata liquidazione delle spese del primo grado nei confronti del Comune. Dall’ultimo periodo della motivazione e dal dispositivo della sentenza impugnata emerge, infatti, che la Corte territoriale ha inteso confermare la statuizione sulle spese adottata dal Tribunale, sicché non è ravvisabile né una violazione degli artt. 91 e 336 c.p.c. né un’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
Riguardo alla compensazione delle spese del secondo grado, oggetto del terzo e del quarto motivo, la Corte ha ripercorso la recente giurisprudenza di legittimità in materia, formatasi su controversie seriali analoghe a quella in esame. In particolare, ha richiamato l’ordinanza Cass., sez. lav., n. 32679 del 2025, che aveva ritenuto insindacabile la compensazione disposta in ragione dell'”esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito depositata da entrambe le parti”, trattandosi di motivazione riferita a un preciso dato processuale e non illogica.
La Corte ha, tuttavia, evidenziato che la motivazione presa in esame in quella pronuncia era ancorata a elementi emergenti dal giudizio, mentre nel caso attuale la formula impiegata dalla Corte d’appello — la “complessità e peculiarità della fattispecie” — risulta del tutto apodittica, priva di qualsivoglia riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto. Tanto più necessaria era un’adeguata motivazione, considerando che la stessa Corte territoriale aveva richiamato una propria precedente sentenza del 2022 sul merito della controversia.
Sul piano normativo, la Corte ha precisato che il giudizio era stato introdotto nel 2019 e che trovava quindi applicazione l’art. 92, comma secondo, c.p.c. nel testo vigente, come ridisegnato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. La motivazione addotta non faceva però riferimento né a un caso di assoluta novità della questione trattata, né al mutamento della giurisprudenza, né ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, con conseguente carattere apparente della motivazione medesima.
In accoglimento dei restanti motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui ha demandato anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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