Danno da ritardo e contratto di pari durata: esclusa la risarcibilità (TAR Sardegna n. 567 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La stipulazione del contratto per una durata pari a quella originariamente prevista dal bando integra risarcimento in forma specifica del bene della vita e assorbe integralmente il pregiudizio da conseguimento tardivo del provvedimento favorevole. Il danno da ritardo è risarcibile per equivalente solo quando il provvedimento favorevole sia rilasciato senza termine finale di operatività, ovvero, ove il termine sussista, limitatamente al periodo residuo rispetto a quello inizialmente fissato. Il raffronto tra blocchi di annualità del rapporto contrattuale non è ammissibile, dovendo il mancato utile essere valutato in termini complessivi rispetto all’intera durata del rapporto. Il riconoscimento del lucro cessante per le annualità non godute, quando dette annualità siano coperte dalla proroga del termine finale, determina una locupletazione del danneggiato e attribuisce al risarcimento una valenza sanzionatoria non consentita. Le spese legali dei giudizi di annullamento non costituiscono danno emergente risarcibile, trovando riconoscimento nella disciplina processuale.

Il Fatto

La società ricorrente risultava aggiudicataria provvisoria di una gara indetta dal Comune per la concessione in affitto di terreni agricoli di proprietà dell’ente, per una durata di quindici anni. Il Comune annullava d’ufficio la procedura rilevando un’incompatibilità tra il responsabile unico del procedimento e il presidente di gara, quindi indiceva una nuova gara frazionata. Gli atti venivano annullati dal giudice amministrativo con una prima pronuncia; seguiva una revoca della procedura, anch’essa annullata in primo grado e in appello.

Il contratto veniva infine stipulato il 1° giugno 2020, con decorrenza da quella data e durata di quindici anni. Con due distinti ricorsi, poi riuniti, la società chiedeva il risarcimento del danno per il mancato utile del triennio 2017-2020, per la perdita di finanziamenti comunitari non più accessibili e per le spese legali sostenute nei contenziosi. In via subordinata domandava il ristoro della perdita di chance e della responsabilità precontrattuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, disposta la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, esamina direttamente il merito, prescindendo dalle eccezioni preliminari del Comune. Il nucleo della decisione è l’assenza di prova di un danno risarcibile, alla luce della circostanza pacifica che il contratto è stato stipulato per la medesima durata di quindici anni originariamente prevista.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione del pregiudizio. I provvedimenti illegittimi hanno determinato unicamente la stipulazione tardiva del contratto: il rapporto, che avrebbe dovuto decorrere dal 2017 fino al 2032, decorre in concreto dal 2020 e scadrà nel 2035. Il mancato utile del triennio intermedio, secondo il Tribunale, non è perdita risarcibile perché le annualità non godute risultano “coperte” dalla estensione del termine finale, con effetto di reintegrazione in forma specifica del pregiudizio sofferto.

Il Collegio enuncia il criterio distintivo. Il danno da ritardo è predicabile unicamente quando il provvedimento favorevole venga rilasciato senza termine finale di operatività, come nel caso del permesso di costruire, oppure, ove il termine sussista, sia adottato solo per il periodo residuo rispetto a quello inizialmente fissato. Nel caso concreto il bene della vita conseguito coincide integralmente con quello aspirato con la partecipazione alla gara, sicché non residua alcun danno da ritardo risarcibile per equivalente. Il richiamo alla Adunanza Plenaria n. 7/2021 è reputato irrilevante.

È respinta anche la tesi della minore redditività delle prime annualità rispetto agli eventi straordinari che le hanno caratterizzate: il mancato utile va valutato in termini complessivi sull’intero rapporto e non mediante comparazione tra blocchi di annualità. La soluzione opposta comporterebbe utili per diciotto anni anziché quindici e conferirebbe al risarcimento una funzione sanzionatoria. Le medesime considerazioni valgono per i finanziamenti comunitari non accessibili nel triennio, potendo la ricorrente beneficiarne nelle annualità ulteriori del rapporto. Il Collegio osserva, sul piano dell’art. 2058 cod. civ., che la società avrebbe potuto stipulare un contratto con termine finale coincidente con quello iniziale, lamentando la non integrale possibilità del ristoro in forma specifica.

Quanto alla perdita di chance, la fattispecie è ritenuta estranea, richiedendo una situazione di fatto immodificabile che abbia precluso il conseguimento del risultato, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 6268 del 2021. Le spese legali dei giudizi di annullamento non costituiscono danno emergente, trovando riconoscimento nella disciplina processuale ex Cons. Stato, Sez. V, n. 4648 del 2022. I ricorsi sono rigettati con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2058 c.c.

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